COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°81/A A.S.D. CITTA’ DI OLIVERI (ME), avverso Perdita della gara per 0 – 3, ed ammenda di € 500,00 – Gara Campionato 1^ Cat. Girone “D” Città di Oliveri/Aquila Bafia del 21/12/2013 – C.U. N° 268 del 02/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°81/A A.S.D. CITTA’ DI OLIVERI (ME), avverso Perdita della gara per 0 – 3, ed ammenda di € 500,00 - Gara Campionato 1^ Cat. Girone “D” Città di Oliveri/Aquila Bafia del 21/12/2013 – C.U. N° 268 del 02/01/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Oliveri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante sostiene che in campo non è avvenuta alcuna rissa e che i comportamenti violenti sono stati posti in essere solamente dai tesserati del Città di Oliveri a cui deve essere imputata, in via esclusiva, la sospensione della gara. Ragion per cui chiede che venga revocata la sanzione della perdita della gara posta anche a suo carico così come chiede la revoca dell’ammenda, anche in relazione al fatto che il servizio d’ordine era svolto da un agente della Polizia Municipale come risulta dalla certificazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale di Oliveri ed allegata al reclamo. Infine la società sostiene che il proprio calciatore che ebbe a scavalcare la rete di recinzione era il sig. Rappazzo e non già il sig. Bertino come riportato in referto dal direttore di gara per cui chiede che la relativa sanzione venga revocata al sig. Bertino e trasferita al sig. Rappazzo. Quanto sopra è stato ribadito in sede di audizione. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 il rapporto dell’arbitro ed i suoi eventuali supplementi sono fonte privilegiata in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare, da detto rapporto è dato evincersi che al 37’ del 2° t., a seguito di un comportamento posto in essere da due calciatori dell’Aquila Bafia che scavalcavano la rete di recinzione che divideva il campo di gioco dal pubblico, seguiti in questo dal calciatore Bertino Giacomo identificato con il n.25 della società di Oliveri, si determinava una rissa che “… vedeva coinvolto(i), oltre alla maggioranza dei giocatori delle due squadre, anche il pubblico di entrambe le tifoserie…”. In ragione di quanto sopra non trova riscontro quanto lamentato dall’appellante con la conseguenza che il reclamo non può trovare accoglimento. Ciò anche in relazione alla sanzione dell’ammenda atteso che il servizio d’ordine (che ricordiamo compete alla società ospitante la quale nel predisporlo deve fare sì che esso sia efficace) è risultato assolutamente insufficiente, né la sanzione appare comunque meritevole di alcuna riduzione in quanto la società non ha dimostrato di avere adottato un modello idoneo a prevenire detti incidenti e che abbia svolto comunque un efficace servizio di vigilanza. Infine il reclamo de quo va rigettato anche in ordine al presunto scambio di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara atteso che dalla lettura del referto il calciatore sig. Bertino Giacomo risulta essere stato identificato con assoluta certezza nell’immediatezza del fatto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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