COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 94/A SIG. CACCIOLA ANTONINO CARMELO (ASD Gioventù Furcese) – Avverso inibizione sino al 30 /01/2014 – Gara campionato 3^ categoria ME Fortitudo Camaro/Gioventù Furcese del 02/12/2013 – CU n° 30 del 27/12/2013 Delegazione Provinciale Messina.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 94/A SIG. CACCIOLA ANTONINO CARMELO (ASD Gioventù Furcese) – Avverso inibizione sino al 30 /01/2014 - Gara campionato 3^ categoria ME Fortitudo Camaro/Gioventù Furcese del 02/12/2013 - CU n° 30 del 27/12/2013 Delegazione Provinciale Messina. Con reclamo pervenuto in data 03/01/2014 il sig. Cacciola Antonino Carmelo ha impugnato la decisione in epigrafe. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione è inammissibile per non essere stata versata contestualmente alla sua proposizione la relativa tassa reclamo, atteso che la stessa può essere addebitata solo se la reclamante è una società. Di contro, nel caso in specie, indipendentemente dal fatto che il reclamante sia il presidente della A.S.D. Gioventù Furcese, va rilevato che lo stesso non può rappresentare la società essendo inibito. Il reclamo deve perciò intendersi proposto a solo titolo personale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il proposto reclamo.
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