COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 102/A A.S.D. Sporting Catenanuova (EN) appello avverso squalifiche Greco Vito fino al 31.12.2017; Privitera Francesco per sei gare; Di Bari Renato per quattro gare; Cocimano Gaetano, Di Fini Gabriele, La Russa Gaetano, Musarra Giuseppe per tre gare; ammenda di €.500,00 – Gara Campionato 1° Cat. Sporting Catenanuova/Realsultano del 12.01.2014 – C.U. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia n.296 del 15.01.2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 102/A
A.S.D. Sporting Catenanuova (EN) appello avverso squalifiche Greco Vito fino al 31.12.2017; Privitera Francesco per sei gare; Di Bari Renato per quattro gare; Cocimano Gaetano, Di Fini Gabriele, La Russa Gaetano, Musarra Giuseppe per tre gare; ammenda di €.500,00 - Gara Campionato 1° Cat. Sporting Catenanuova/Realsultano del 12.01.2014 – C.U. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia n.296 del 15.01.2014
Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare l’A.S.D. Sporting Catenanuova, premesso di fare ammenda del comportamento scorretto posto in essere da propri dirigenti e giocatori, proponeva appello avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, con un reclamo articolato, chiedendo l’annullamento o in subordine la riduzione delle squalifiche ed, inoltre, la rideterminazione dell’ammenda inflitta alla società, spiegando le seguenti ragioni: la riduzione della squalifica delle quattro gare per il calciatore Di Bari Renato in considerazione della sua giovane età ed inesperienza; la riduzione della squalifica delle tre gare per i calciatori Cocimano Gaetano e Di Fini Gabriele, essendosi limitati ad una mera esternazione verbale nei confronti dell’arbitro; l’annullamento o la riduzione della squalifica delle tre gare per i calciatori La Russa Gaetano e Musarra poiché gli avvenimenti non avrebbero avuto lo svolgimento riportato nel referto arbitrale, in quanto apparirebbe poco credibile che nella concitazione degli avvenimenti l’arbitro abbia individuato i predetti, chiedono, altresì, l’annullamento o la riduzione della squalifica delle sei gare per il calciatore Privitera Francesco in quanto il referto arbitrale sembrebbe poco credibile per essere impossibile che l’arbitro abbia potuto individuare fatti e calciatori, sia per la concitazione degli avvenimenti, sia perché il giocatore colpito non riportava lesioni tali da renderne necessario il ricovero sanitario, sia perché gli incidenti non potevano verificarsi in presenza del Presidente della società ospitante e del Comandante dei Carabinieri come da rapporto di servizio che verrebbe prodotto successivamente.
L’ A.S.D. Sporting Catenanuova chiede inoltre l’annullamento o la riduzione della squalifica fino al 31 dicembre 2017 del calciatore Greco Vito poiché, pur ammettendo di avere preso l’arbitro per un braccio, non era sua intenzione aggredirlo, ma solo per richiamare la sua attenzione e chiedere un chiarimento, poi lo sbattimento dell’arbitro contro il muro sarebbe stato causa di uno scivolone del Dirigente Graziano Franco, intervenuto per sedare gli animi, spinto da alcuni giocatori; insiste per un’eventuale riduzione atteso la mancanza di precedenti specifici e la compromissione della carriera calcistica in considerazione dell’età.
Infine chiede una rideterminazione dell’ammenda per avere garantito la sicurezza dell’arbitro attraverso la presenza del Presidente della società e del Comandante dei Carabinieri, afferma che appare poco credibile il referto dell’arbitro ove afferma di avere aperto la porta dello stanzino riservato e verificato l’esistenza degli incidenti ed individuato gli autori.
A dimostrazione delle buone intenzioni pacificatorie e del riconoscimento delle responsabilità dei propri dirigenti, la società dichiara di avere allontanato i tesserati Riccombeni Giuseppe e Mauceri Antonino.
Quanto sopra è stato ribadito dal medesimo soggetto in sede di comparizione.
La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che l’arbitro è stato oggetto di un comportamento violento da parte di alcuni calciatori esattamente identificati e riferisce circostanze dettagliate, che non sono smentite dalle argomentazioni della società reclamante. I fatti accaduti, le risse tra i giocatori provocate dalle intemperanze dei giocatori identificati, le aggressioni all’arbitro, con spinte, insulti e ponendo in essere un vero e proprio assedio allo spogliatoio dell’arbitro durato circa due ore, fanno ritenere sussistenti le responsabilità individuate e le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo.
In considerazione di quanto, sopra il Giudice Sportivo di 1° grado ha correttamente applicato le sanzioni a carico dei calciatori ai sensi dell’art.19 del C.G.S., graduando le sanzioni in relazione alla gravità della condotta violenta nei confronti di altri giocatori.
Va rimodulata la sanzione a carico del giocatore Greco Vito ai sensi dell’art. 19. lett. d) del C.G.S., che prevede la squalifica di otto giornate o a tempo determinato nel caso di condotta violenta nei confronti dell’arbitro, che appare congrua limitare con la squalifica fino al 31 dicembre 2016, poiché, pur apparendo la condotta del detto giocatore e descritta nel referto arbitrale particolarmente violenta e odiosa, non ha mai raggiunto i connotati della violenza gravissima, atteso che l’arbitro riferisce di avere provato solo un forte dolore e malessere, ma di non avere riportato ferite visibili, tali da dover ricorrere a cure sanitarie.
La sanzione dell’ammenda di €.500,00 appare congrua e commisurata alla gravità dei fatti posti in essere dai dirigenti e dai sostenitori, dei quali l’A.S.D. Sporting Catenanuova risponde a titolo di responsabilità oggettiva.
Conseguentemente, l’appello in questione non può trovare accoglimento e va respinto ad eccezione della parte in cui si ritiene di accogliere la richiesta di rimodulazione della sanzione a carico del giocatore Greco Vito.
P.Q.M.
In parziale accoglimento ridetermina la squalifica a carico del giocatore Greco Vito, fino al 31 dicembre 2016, confermandosi nel resto l’impugnato provvedimento.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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