COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 110/A A.S.D. STELLA SAN LEONE 2011 (ME) avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3, un punto di penalizzazione e ammenda di € 150,00 – Gara Campionato 3^ categoria ME gir. “B” Naxos Calcio/Stella San Leone del 11/01/2014 – CU n° 33 del 15/01/2014 Delegazione Provinciale di Messina.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 110/A A.S.D. STELLA SAN LEONE 2011 (ME) avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3, un punto di penalizzazione e ammenda di € 150,00 – Gara Campionato 3^ categoria ME gir. “B” Naxos Calcio/Stella San Leone del 11/01/2014 - CU n° 33 del 15/01/2014 Delegazione Provinciale di Messina. Con reclamo del 22/01/2014 pervenuto a questa Commissione Disciplinare Territoriale il 27/01/2014 la società Stella San Leone, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione è inammissibile sotto un duplice profilo, in quanto allo stesso non risulta allegata l’attestazione di invio di copia dei motivi alla società A.S.D. Naxos Calcio, mentre sotto altro profilo, non risulta che la reclamante abbia invocato dinanzi al giudice di prime cure la causa di forza maggiore nelle forme previste dalle norme regolamentari. Circostanza questa che ne preclude l’esame di merito non potendosi sanare dinanzi a questo Giudice i vizi del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il proposto reclamo e dispone di incamerarsi la tassa reclamo già versata in ragione di € 130,00.
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