COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 328 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 138/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FRANCESCO NOBILE (Presidente A.S.D. Scommettendo) A.S.D. SCOMMETTENDO (cessate attività dal 29/06/2013)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 328 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 138/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FRANCESCO NOBILE (Presidente A.S.D. Scommettendo) A.S.D. SCOMMETTENDO (cessate attività dal 29/06/2013) La Procura Federale, con nota 326 pf12-13/GS/reg del 01 ottobre 2013 ha deferito le parti in epigrafe indicate dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, avendo rilevato che in occasione di una gara di campionato di Promozione disputata dalla A.S.D. Scommettendo il 07/10/2012, quest’ultima società risultava sprovvista di tecnico abilitato, neppure indicato nel foglio censimento per la relativa stagione sportiva. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale rifissata per il 28 gennaio 2014, non sono comparse; il rappresentante della Procura Federale, ha invece concluso con la seguente richiesta: “Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, infliggendo al Presidente della Società l’inibizione per mesi due; alla Società l’ammenda di € 600,00”. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. Infatti risulta documentalmente la circostanza assunta nel capo di imputazione, essendosi concretizzata la violazione dell’art. 40 del regolamento L.N.D. (oggi art. 44 L.N.D.), così come consegue, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. la responsabilità diretta della società per il fatto del Presidente. Le sanzioni seguono come in dispositivo P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Francesco Nobile, presidente dell’A.S.D. Scommetendo, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due; alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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