COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 328 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 155/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FARDELLA SALVATORE Sig. LINDON RICCARDO (A.S.D. Tierre Club Villabate C5) Sig. ROCCA CARMELO (A.S.D. Tierre Club Villabate C5) Sig. MANISCALCO MATTEO (A.S.D. Tierre Club Villabate C5) Sig. GRASSADONIA GIUSEPPE (A.S.D. Tierre Club Villabate C5) Sig. TERRANOVA ROBERTO (A.S.D. Tierre Club Villabate C5) Società A.S.D. TIERRE CLUB VILLABATE C5 (cessate attività dal 22/10/2013)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 328 del 30.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 155/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. FARDELLA SALVATORE
Sig. LINDON RICCARDO (A.S.D. Tierre Club Villabate C5)
Sig. ROCCA CARMELO (A.S.D. Tierre Club Villabate C5)
Sig. MANISCALCO MATTEO (A.S.D. Tierre Club Villabate C5)
Sig. GRASSADONIA GIUSEPPE (A.S.D. Tierre Club Villabate C5)
Sig. TERRANOVA ROBERTO (A.S.D. Tierre Club Villabate C5)
Società A.S.D. TIERRE CLUB VILLABATE C5 (cessate attività dal 22/10/2013)
La Procura Federale, con nota 2552/56 pf 13-14/GR/mg del 22 novembre 2013, ha deferito le parti in epigrafe indicate dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle seguenti violazioni:
a) il sig. Fardella Salvatore, allo stato squalificato, per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli articoli 9 comma 1 e 10 comma 6 C.G.S. e per la violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S.;
b) il sig. Lindon Riccardo, quale Presidente e dirigente accompagnatore, per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli articoli 9 comma 1 e 10 comma 6 C.G.S. e anche in relazione all’art. 61 NOIF;
c) Il sig. Rocca Carmelo, quale tesserato e dirigente accompagnatore, per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli articoli 9 comma 1 e 10 comma 6 C.G.S. e anche in relazione all’art. 61 NOIF;
d) Il sig. Maniscalco Matteo, quale tesserato e dirigente accompagnatore, per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli articoli 9 comma 1 e 10 comma 6 C.G.S. e anche in relazione all’art. 61 NOIF;
e) I sigg. Grassadonia Giuseppe e Terranova Roberto, quali tesserati, per la violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S.;
f) La A.S.D. Tierre Club Villabate C5 per la violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S.
Delle parti deferite, ritualmente avvisate, è comparso soltanto il sig. Riccardo Lindon, in proprio, il quale ha chiesto di definire il procedimento mediante l’applicazione in concreto della sanzione, ex artt. 23 e 24 C.G.S.
Ordinanza:
La Commissione Disciplinare Territoriale;
rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Riccardo Lindon ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella inibizione per un anno e quattro mesi da scontarsi nella presente stagione sportiva (sanzione base 3 anni).
Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Riccardo Lindon la sanzione come in dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Il rappresentante della Procura Federale ha quindi concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle altre parti deferite e perciò disporre la squalifica per tre anni a carico del sig. Fardella Salvatore; l’inibizione per dodici mesi a carico dei sigg. Rocca Carmelo e Maniscalco Matteo, la squalifica per due mesi a carico dei sigg. Grassadonia Giuseppe e Terranova Roberto e la penalizzazione di un punto per le prime otto gare e di ½ punto per le successive alle quali ha partecipato il sig. Fardella Salvatore, fino ad un massimo di 15 punti di penalizzazione a carico della società.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
Risulta infatti, per tabulas oltre che indirettamente dalle dichiarazioni rese da taluni dei soggetti deferiti, che il sig. Fardella Salvatore, sebbene squalificato per cinque anni con proposta di radiazione (CU n° 503/2011) ha partecipato a numerose gare della A.S.D. Tierre Club Villabate C5 (gia A.P.D. Ferro di Cavallo C5 di Villabate) nelle stagioni sportive dal 2011 al 2013. Risulta altresì che i sigg. Carmelo Rocca e Matteo Maniscalco, quali dirigenti accompagnatori, hanno più volte sottoscritto alternativamente le distinte di gara nelle quali risultava iscritto il sig. Fardella, come detto sopra pesantemente squalificato.
Risulta infine che i tesserati Giuseppe Grassadonia e Roberto Terranova, sebbene regolarmente convocati, non si sono presentati a rendere dichiarazioni al collaboratore dell’Ufficio indagini.
Ne consegue, a norma di regolamento, la responsabilità diretta e oggettiva della società, per il fatto del proprio Presidente e degli altri tesserati, nonché del sig. Fardella Salvatore.
Le sanzioni seguono come in dispositivo
P.Q.M.
La Commissione disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
al sig. Riccardo Lindon anni uno e mesi quattro di inibizione, ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.;
al sig. Salvatore Fardella la squalifica in prosecuzione per tre anni;
ai sigg. Carmelo Rocca e Matteo Maniscalco mesi dieci di inibizione;
ai sigg. Giuseppe Grassadonia e Roberto Terranova mesi due di squalifica;
alla A.S.D. Tierre Club Villabate C5 la penalizzazione di dieci punti in classifica, da scontarsi nel campionato nel quale la suddetta società andrà eventualmente ad iscriversi.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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