COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 328 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 157/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CATALANO CARMELA (Presidente A.S.D. Pro Villabate Calcio) Sig. CACCIATO DANIELE (Presidente F.C.D. Virtus Olimpia) società A.S.D. Pro Villabate Calcio Società F.C.D. Virtus Olimpia Società A.S.D. Atletico Bagheria

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 328 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 157/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CATALANO CARMELA (Presidente A.S.D. Pro Villabate Calcio) Sig. CACCIATO DANIELE (Presidente F.C.D. Virtus Olimpia) società A.S.D. Pro Villabate Calcio Società F.C.D. Virtus Olimpia Società A.S.D. Atletico Bagheria La Procura Federale, con nota 2535/217 pf 12-13/GT/di del 21 novembre 2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale i tesserati sigg. Catalano Carmela e Cacciato Daniele, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 comma 1 del regolamento della L.N.D. ed in relazione al punto 3 lettera d del regolamento del settore giovanile e scolastico. Le società sopra indicate sono state altresì deferite con il medesimo provvedimento per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. All’udienza dibattimentale è comparso soltanto il sig. Daniele Cacciato, in proprio e nella qualità, che ha chiesto di definire il procedimento mediante l’applicazione in concreto della sanzione, ex artt. 23 e 24 C.G.S. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Daniele Cacciato ha depositato in proprio e nella qualità istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella inibizione per un mese e venti giorni in proprio e nell’ammenda di € 300,00 per la società rappresentata (sanzioni base 4 mesi di inibizione e € 750,00 di ammenda). Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Daniele Cacciato e alla F.C.D. Virtus Olimpia le sanzioni come in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette parti. Il rappresentante della Procura Federale ha quindi concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle altre parti deferite e perciò disporre la inibizione per mesi sei a carico di Carmela Catalano, nonché le ammende di € 1000,00 a carico della società A.S.D. Pro Villabate Calcio e di € 800,00 a carico della società A.S.D. Atletico Bagheria. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. Risulta infatti per tabulas e dalle dichiarazioni assunte in sede di indagini che tra il 15 e il 16 settembre 2012 veniva disputato presso il campo comunale di Villabate il torneo in memoria di Loreto Pagano, organizzato per esordienti, al quale partecipavano la A.S.D. Pro Villabate Calcio e altre due società locali (A.S.D. Atletico Bagheria e F.C.D. Virtus Olimpia), senza che fosse stata conseguita alcuna autorizzazione e per di più impiegando le predette società calciatori privi di tesseramento. Il Torneo sarebbe stato organizzato da politici locali, estranei alla Federazione, con l’intento di ricordare il calciatore Loreto Pagano, prematuramente scomparso per un male incurabile. Da quanto sopra conseguono le sanzioni indicate in dispositivo che, nel caso della A.S.D. Atletico Bagheria, si limitano alla responsabilità diretta societaria stante l’intervenuto decesso del Presidente sig. Buglisi. P.Q.M. La Commissione disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: al sig. Daniele Cacciato un mese e venti giorni di inibizione e alla F.C.D. Virtus Olimpia l’ammenda di € 300,00, sanzioni entrambe determinate ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.; alla sig. Carmela Catalano la sanzione della inibizione per mesi quattro ed alla società A.S.D. Pro Villabate Calcio la sanzione dell’ammenda di € 600,00; alla A.S.D. Atletico Bagheria la sanzione dell’ammenda di € 400,00. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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