COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 36 del 02.01.2014 Reclamo del A.S.D MARCIANO avverso la squalifica inflitta al calciatore Arapi Arber fino al 02.02.2014 (5 gare).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 36 del 02.01.2014 Reclamo del A.S.D MARCIANO avverso la squalifica inflitta al calciatore Arapi Arber fino al 02.02.2014 (5 gare). Reclama la società A.S.D. Marciano avverso la squalifica fino al 02.02.2014 (5 gare) inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Arapi Arber, con la seguente motivazione: ‘espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.g.’ La società impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta in quanto eccessiva. Precisa la società di voler offrire al Giudicante alcuni elementi che potrebbero rendere la lettura dell’accaduto più dettagliata e chiara, onde permettere l’applicazione delle norme in modo più aderente alle varie fasi di giuoco, seppur nella consapevolezza della valenza del referto arbitrale in sede di applicazione del C.G.S. Premette la società che al momento dell’espulsione del giocatore il risultato era di zero a zero e, quindi, da ritenersi soddisfacente per i giocatori Marcianesi; che il confronto tra le due formazioni era corretto, tantoché non si registrava alcun contatto o scontro di rilievo. Rileva la società che il condotta dell’Arapi Arber non può definirsi violenta, in quanto quest’ultimo colpiva la palla in anticipo sul portiere avversario, rendendo vano il suo tentativo di rinvio. Rileva inoltre che tra i due contendenti non avveniva alcun contatto, evidenziando che il portiere si rialzava subito da terra e rientrava fra i pali senza la minima necessità di cure da parte dell’operatore sanitario. Evidenzia altresì che sia l’Arbitro che il Collaboratore, voltando le spalle alla difesa, si stavano dirigendo di corsa verso il centrocampo non potendo valutare direttamente l’effettiva dinamica dell’azione. Precisa infine l’impossibilità di potersi esprimere con certezza sul dialogo intercorso tra l’Arapi e l’arbitro al momento dell’espulsione, immaginando solo il comprensibile stato d’animo del giocatore per essere stato ingiustamente espulso. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, così decide. La versione esposta dalla reclamante a supporto della richiesta trova ampia smentita dagli elementi e dalle circostanze di fatto acquisite con l’istruttoria di causa. L’arbitro, al quale è stato chiesto di fornire chiarimenti in ordine alle circostanze oggetto di contestazione, rileva di aver potuto visionare frontalmente l’accaduto in quanto, al momento del fatto, stava correndo all’indietro. Dalle risultanze arbitrali, sulla cui valenza probatoria la reclamante appare averne adeguata cognizione, emerge che l’Arapi colpiva intenzionalmente il portiere all’addome disinteressandosi del pallone. A riprova, occorre richiamare la circostanza rilevata dall'Arbitro secondo la quale il pallone veniva fatto oggetto di rinvio da parte del portiere e che quest’ultimo veniva colpito al ventre dall’Arapi una volta spossessatosi del pallone. In ordine all’elemento psicologico, occorre richiamare il fatto che il D.g. evidenzia l’esistenza di un contatto tra i due contendenti poco prima dell’accaduto, a chiara ed evidente dimostrazione dell'intenzione e della volontà dell’Arapi di colpire l’avversario. La descrizione dei fatti fornita dall’Arbitro, pertanto, non lascia margine di dubbio in ordine alla valutazione e interpretazione dei fatti e sulla conseguente applicazione delle norme di diritto, tenuto conto della condotta violenta e del comportamento offensivo assunto dal calciatore al momento della notifica del provvedimento di espulsione. Alla luce di quanto sopra argomentato, la sanzione risulta ben calibrata dal Giudice di prime cure, avendo quest’ultimo correttamente applicato la sanzione, nella misura minima di tre giornate, in ragione del criterio costantemente seguito da questa Commissione che – in fase di determinazione della sanzione - prende spunto dall'avere o meno la condotta violenta cagionato conseguenze alla persona offesa e della sanzione di due giornate prevista per comportamento offensivo nei confronti degli ufficiali di gara (art. 19 C.g.s). P.Q.M. la C.D.T.T.: 1. Respinge il ricorso proposto dalla società A.S.D MARCIANO, confermando il provvedimento impugnato. 2. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo
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