COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Casotto Pescatori Marina avverso la squalifica dell’allenatore Buso Claudio fino al 01/03/2014 (C.U. n. 31 del 15/01/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Casotto Pescatori Marina avverso la squalifica dell’allenatore Buso Claudio fino al 01/03/2014 (C.U. n. 31 del 15/01/2014). Il reclamo, proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione del G.S.T. applicata con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione esterna disputata in data 11/01/2014, nell'ambito del campionato Giovanissimi, contro la Società Paganico “A seguito di normale incidente di giuoco entrava non autorizzato sul terreno di giuoco proferendo frase minacciosa nei confronti del D.G.”. Ricorre l’impugnante eccependo che l’arbitro nel corso dell’incontro non ha adeguatamente valutato uno scontro tra due atleti per il quale un calciatore del Paganico, dopo aver battuto la testa sul terreno, è restato a terra per alcuni secondi senza riuscire a muoversi. L'allenatore si è precipitato in campo per segnalare la gravità del contrasto ed il D.G. lo ha espulso senza accertarsi delle condizioni del giovane rimasto a terra; l'inerzia dell'arbitro nel fronteggiare la situazione avrebbe indotto, secondo la reclamante, il Buso a reagire “montando su tutte le furie apostrofandolo anche in maniera poco ortodossa”. La società precisa che l'allenatore ha seguito il ragazzo anche in ospedale dove è stato condotto a mezzo di ambulanza, per una visita di controllo. Produce copia del certificato di pronto soccorso e di una abilitazione di pronto soccorso conseguita dal Sig. Buso concludendo, considerata la gravità degli eventi e la concitazione del momento, per l'annullamento del provvedimento impugnato senza formulare alcuna richiesta di essere personalmente ascoltata in sede di udienza decisoria. Il ricorso non merita accoglimento. La C.D.T. riteneva necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante; il medesimo nella risposta chiarisce di non aver immediatamente percepito la rilevanza dello scontro e le preoccupazioni dell'allenatore provvedendo effettivamente a sanzionarne l'indebito ingresso. Solo successivamente ha verificato la sussistenza dell'infortunio ed ha tutelato i giocatori permettendone le cure (anche lo stesso Buso è rimasto in campo); entrambi gli atleti hanno lasciato il terreno di giuoco uscendo in modo autonomo. Occorre rilevare che non esistono particolari discrasie tra gli eventi narrati nel reclamo e la corretta esposizione degli stessi da parte del D.G. nel rapporto di gara e nel successivo supplemento. E' infatti evidente che lo scontro di giuoco non è stato immediatamente percepito, nella violenza dell'impatto, da parte del D.G. come lo stesso effettivamente ammette e se ne duole nello stesso supplemento. In tal senso deve darsi contezza di una garbata missiva diretta al Presidente della F.I.G.C. E sottoscritta da parte del Presidente della Società Casotto Pescatori Marina che sollecita a sensibilizzare la classe arbitrale nella doverosa tutela dei giocatori impegnati nelle competizioni sportive. Tale impostazione non può che essere condivisa avendo ad oggetto quella che è la preoccupazione primaria da parte dell'intera Federazione e cioè la massima attenzione, nell'ambito di un gioco che prevede anche lo scontro fisico ed il possibile infortunio, dell'immediato soccorso di tutti gli atleti, con particolare attenzione, proprio come nel presente caso, a quelli giovanissimi. E' altrettanto palese che, forse perché fuorviato dall'affetto nutrito per i suoi calciatori, anche l'allenatore abbia reagito in modo inadeguato e sproporzionato - in eccesso - rispetto alle reali conseguenze dell'infortunio. Orientano in tal senso, le valutazioni di questa Commissione, le oggettive risultanze mediche contenute nel referto del Pronto Soccorso del nosocomio nel quale il calciatore ha avuto ingresso, con un codice giallo, per il trauma subito. Il Medico nell'atto, pur attestando le breve perdita di coscienza, declassa la priorità a codice verde e, senza ritenere necessario nessun approfondimento diagnostico (nemmeno una semplice radiografia), prescrive solo tre giorni di riposo con ciò fugando qualsiasi valutazione emergenziale erroneamente attribuita al fatto. Deve poi rilevarsi che in ogni caso l'abilitazione conseguita dall'allenatore Buso non avrebbe potuto fornire al medesimo una particolare capacità di intervento maggiormente specializzato trattandosi di un corso di “Primo Soccorso Aziendale” della durata complessiva di quattro ore. L'intervento dunque del Buso ed il suo ingresso in campo, seppur motivato da una oggettiva mancanza del D.G., non trova altra giustificazione che una eccessiva preoccupazione, rivelatasi infondata, che lo ha indotto anche alla successiva intemperanza verbale. Occorre rilevare che la vicenda è stata divulgata dando rilevanza eccessiva agli avvenimenti, cavalcando l'onda di una spettacolarizzazione che non trova alcun conforto nei fatti esponendo in tal modo la classe arbitrale, la normativa Federale e la Giustizia Sportiva a critiche inconsistenti ed infondate. L'operato del G.S. appare invece formalmente e sostanzialmente corretto con una esatta qualificazione dei fatti - ingresso indebito e successive espressioni minacciose - ed una equa commisurazione sanzionatoria. La Giustizia Sportiva in tal senso, in ottemperanza alla normativa Federale si è, da tempo, consolidata e stratificata con una pletora di decisioni analoghe che confortano la corretta quantificazione operata del Giudice di prime cure. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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