COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare reclamo Asd Fivizzanese avverso squalifica calciatore Gerini Alex per 5 Gg (C.U. N° 37 Del 912014)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
reclamo Asd Fivizzanese avverso squalifica calciatore Gerini Alex per 5 Gg (C.U. N° 37 Del 912014)
Reclama tempestivamente la ASD Fivizzanese unitamente al giocatore Gerini avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T della Toscana con la seguente motivazione: “ Espulso pert condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario alla notifica si rivolgeva al DG in maniera irriguardosa”
La società reclamante e lo stesso giocatore chiedono un riesame del provvedimento, sostenendo principalmente che il l’espulsione per “condotta violenta” sarebbe stata causata da un contatto in gioco per un intervento “in ritardo” sull’avversario in possesso del pallone, ma senza alcun intento violento. La CDT esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. L’arbitro è assolutamente certo del comportamento irregolare del Gerini, qualificandolo come fallo estremamente “premeditato e violento” senza guardare il pallone che, pur essendo in possesso del giocatore che subì il fallo, era fuori dalla portata del Gerini stesso.Nessun dubbio quindi sull’applicabilità della sanzione corrispondente alla condotta violenta di tre giornate come minimo edittale.Il successivo comportamento irriguardoso, che è sanzionato con due giornate, non è stato neppure smentito e contestato dai reclamanti, anche se viene comunque confermato dall’arbitro nel supplemento Giusta quindi la sanzione nella sua determinazione per cui va confermata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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