COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Montecchio – Arezzo F.A. (0-2) del 8/12/13. Campionato di II Categoria. In C.U. n.33 del 12/12/13 C.R.T. Reclama la società Montecchio avverso le seguenti sanzioni a carico di calciatori: 1)Moretti Marco squalifica fino al 12/7/2014 con la seguente motivazione “A seguito di un provvedimento del D.G. prende il pallone e lo tira con le mani addosso all’Arbitro, colpendolo alla spalla sinistra, senza provocargli alcuna conseguenza fisica. Accompagnava tale gesto con frase minacciosa. La reclamante nega che il proprio tesserato abbia scagliato il pallone addosso all’arbitro e nulla dice relativamente alla frase minacciosa. 2)Faragli Andrea squalifica fino al 12/6/2014 con la seguente motivazione “Protestava vivacemente nei confronti del D.G. e, avvicinatosi, sputava in direzione del suo volto senza colpirlo per la pronta reazione dell’Arbitro”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Montecchio – Arezzo F.A. (0-2) del 8/12/13. Campionato di II Categoria. In C.U. n.33 del 12/12/13 C.R.T. Reclama la società Montecchio avverso le seguenti sanzioni a carico di calciatori: 1)Moretti Marco squalifica fino al 12/7/2014 con la seguente motivazione “A seguito di un provvedimento del D.G. prende il pallone e lo tira con le mani addosso all’Arbitro, colpendolo alla spalla sinistra, senza provocargli alcuna conseguenza fisica. Accompagnava tale gesto con frase minacciosa. La reclamante nega che il proprio tesserato abbia scagliato il pallone addosso all’arbitro e nulla dice relativamente alla frase minacciosa. 2)Faragli Andrea squalifica fino al 12/6/2014 con la seguente motivazione “Protestava vivacemente nei confronti del D.G. e, avvicinatosi, sputava in direzione del suo volto senza colpirlo per la pronta reazione dell’Arbitro”. La società nega anche questo episodio, sostenendo l’impossibilità del gesto del proprio calciatore in quanto lo stesso teneva il pallone davanti alla faccia. Ritiene inoltre che, se il fatto si fosse verificato come descritto dall’arbitro, la vicinanza fra i soggetti non avrebbe concesso all’arbitro la possibilità di evitare lo sputo. Per entrambi i tesserati la società chiede l’annullamento dei provvedimenti disciplinari o, in subordine, una riduzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma tutti gli episodi contestati ai calciatori. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo per entrambi i tesserati. La versione fornita dall’arbitro appare chiara ed inequivocabile e nulla, all’interno del reclamo, può portare il Collegio a dubitare che i fatti si siano svolti in maniera difforme da come illustrati dal D.G. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le stesse appaiono ben graduate dal G.S. in ordine ai fatti contestati che devono essere inquadrati nell’ottica di forme di violenza, anche se non arrecanti conseguenze fisiche per l’arbitro. Da evidenziare che la frase minacciosa imputata al Moretti al momento del lancio del pallone non è stata contestata dalla reclamante e ciò denota che lo stesso si trovava in una situazione psicologica alterata nei confronti del D.G. quindi, non è ipotizzabile che nulla sia successo. In altri termini, l’ammissione del pronunciamento della frase verso l’arbitro, di fatto, avvalora in pieno la versione arbitrale. In ordine al calciatore Faragli la difesa dello stesso non appare convincente in quanto è impensabile che i fatti si siano svolti come descritti dalla reclamante. La corsa verso l’arbitro con urla, non confutata e quindi ammessa, denota un chiaro intento di contestazione verso quest’ultimo ed anche in questo caso vi è un chiaro segnale di una qualche rivalsa verso l’arbitro rendendo quindi impensabile che il calciatore abbia fatto un certo percorso con il pallone in mano all’altezza della faccia senza poi, una volta davanti all’arbitro, non porre in essere quanto da questo descritto. Per quanto attiene al gesto dello sputo, la C.D., più volte, ha evidenziato la gravità del gesto che, al di là dall’essere portatore di lesioni fisiche, denota il massimo disprezzo verso il destinatario dello stesso con la conseguenza di porre in essere una situazione di violenza morale che necessita di adeguata e ferma sanzione, così come avvenuto nel caso di specie. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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