COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Gruppo Sportivo Cecina 2000 avverso la decisione del G.S. che comminava l’ammenda di € 500,00 alla società e la squalifica del giocatore Sirotti Stefano fino al 2/03/2014 per comportamenti discriminatori (C.U. n. 35 del19/12/2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Oggetto: Reclamo della Gruppo Sportivo Cecina 2000 avverso la decisione del G.S. che comminava l'ammenda di € 500,00 alla società e la squalifica del giocatore Sirotti Stefano fino al 2/03/2014 per comportamenti discriminatori (C.U. n. 35 del19/12/2013).
Con rituale e tempestivo gravame, la Gruppo Sportivo Cecina 2000 adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento offensivamente razzista - con riferimento all’etnia d’origine del D.G. - tenuto da alcuni sostenitori e dal giocatore Sirotti; i fatti si riferiscono all’incontro casalingo disputatosi in data 15 dicembre 2013 contro la società ospitata, A.S.D. Polisportiva Antares.
Il G.S.T. così motivava le proprie decisioni:
Ammenda di € 500,00 alla società Cecina 2000 A.S.D. “Per avere rivolto al D.G. nel s.t. frasi di discriminazione razziale.”.
Squalifica del giocatore Sirotti Stefano fino al 2/03/2014 “A fine gara, dalla tribuna, offendeva il D.G. con frase discriminatoria per motivi di colore”.
L’impugnante, pur riconoscendo che all'indirizzo del D.G. siano state rivolte frasi “poco garbate”, eccepisce che, al contrario di quanto affermato nel rapporto di gara, i sostenitori fossero due e non una quindicina.
La società rammenta che in una precedente occasione, nella quale il D.G. aveva arbitrato un’altra gara del Cecina 2000, erano emerse alcune difficoltà di gestione (due calciatori espulsi e l'allontanamento di un dirigente) e che pertanto il medesimo – il quale solo all'ultimo momento aveva dovuto sostituire il titolare designato - si trovasse in una condizione di scarsa tranquillità che ne inficiava la prestazione.
Inoltre evidenzia che la frase pronunciata dal Sirotti non possa in alcun modo essere considerata discriminatoria, trattandosi di giocatore di colore, e conclude pertanto per la rideterminazione di entrambe le sanzioni.
Il reclamo può essere solo parzialmente accolto.
Le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle.
Infatti nell'originario rapporto di gara il D.G. attesta di aver ascoltato direttamente i cori e pertanto scrive: “Dal 24 del 2° tempo ed in particolare dopo l'espulsione dei calciatori della Società Cecina 2000, sono stato minacciato con le seguenti parole: "se continui così lo trovi uno che ti picchia" da quasi tutti i sostenitori del G.S. Cecina 2000, una quindicina di persone. Dallo stesso minuto della prima espulsione gli stessi sostenitori della Società Cecina 2000 mi hanno urlato in maniera continuativa fino alla fine della gara offese razziste "sei uno sporco negro di merda" ed altri insulti: "bastardo, figlio di puttana, pezzo di merda, testa di cazzo". Questi insulti aumentavano ogni qual volta prendevo una decisione disciplinare avverso alla Società Cecina 2000”.
Il dato viene effettivamente confermato anche in sede di supplemento riguardo alla specifica affermazione relativa la numero di sostenitori che avrebbero effettivamente adottato la condotta antisportiva dettagliata dall'arbitro e sanzionata dal G.S.T..
Occorre precisare che l'art. 11 C.G.S. definisce al comma 1 la “Responsabilità per comportamenti discriminatori” affermando che: “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.”.
Le frasi identificate dunque appaiono non solo offensive ma indissolubilmente collegate al colore della pelle del calciatore ed inequivocabilmente dirette ad offendere il medesimo con motivazioni discriminatorie.
L'art. 11 C.G.S. definisce al comma 3 che “Le società sono [...] altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione.”, identificando la forbice sanzionatoria, per le società non professionistiche tra l’ammenda minima di € 500,00 fino ad € 20.000,00.
Nel caso concreto, stante l'assenza di recidiva contestata, il G.S. ha ritenuto - correttamente ad avviso di quest'organo giudicante - l'applicazione della sanzione minima.
Deve invece condividersi la linea difensiva della società con riferimento alla presunta espressione discriminatoria descritta sul rapporto di gara e reiterata nel supplemento: “Mi vergogno di essere nero come te”.
Tale espressione è stata certamente pronunciata dal giocatore Sirotti perchè riconosciuto in tribuna dall'arbitro che lo aveva espulso proprio nell'incontro citato dalla difesa.
Orbene essendo indiscusso che anche il Sirotti, come il D.G., abbia la pelle di colore nero, la valenza della frase non può certamente essere connotata da intento discriminatorio.
Ovviamente si tratta di una affermazione certamente offensiva, pronunciata dal calciatore proprio mentre l'arbitro era fatto oggetto di espressioni razziste da parte di alcuni sostenitori del Cecina che tutto avrebbero meritato all'infuori di un implicito sostegno morale.
Senza voler analizzare l'opportunità e l'intelligenza di alcuni tifosi della squadra ospitante che, pur avendo in forza un giocatore di colore presente in tribuna, non trovavano di meglio che bersagliare il D.G. con epiteti razzisti, occorre rilevare che spesso il razzismo è proprio frutto dell'ignoranza e dell'incapacità di comprendere che la diversità è tramutata, specialmente in ambito sportivo, in ricchezza del gesto atletico ed in capacità di confronto con il prossimo, sia esso compagno che avversario.
Tornando però al merito deve osservarsi che la frase citata non è discriminatoria.
Nel vocabolario italiano discriminazione significa distinzione, diversificazione o differenziazione, attuata nei confronti di un individuo o un gruppo di individui in virtù della loro appartenenza ad una particolare categoria (Es. il razzismo, il sessismo, o l'omofobia).
In questo caso il giocatore non ha certamente distinto la propria situazione di fatto da quella dell'arbitro limitandosi solo ad esprimere una feroce critica nel palesare la sua vergogna ad appartenere allo stesso gruppo di persone dalla pelle nera.
Non c'è alcuna discriminazione in questa frase come non potrebbe essere ravvisabile alcuna discriminazione da parte di un soggetto che dovesse pronunciare (come spesso capita in questo periodo) la frase “Mi vergogno di essere Italiano” perché il soggetto che critica ammette inequivocabilmente di far parte, suo malgrado, della categoria oggetto del suo disappunto.
Avrebbe forse potuto essere maggiormente discriminatoria la frase “Non sei degno di essere nero” perché figlia di un giudizio morale che non avrebbe attribuito al soggetto passivo della critica le qualità per poter appartenere a quel gruppo.
Ma anche questa frase – come anche quella che un professionista (chiunque esso sia avvocato, medico, ingegnere ma anche tassista, giardiniere, minatore, ecc.) può rivolgere ad un altro che fa il medesimo lavoro “Tu saresti un collega?” - sebbene fortemente offensive mancano del principio “minimo” di distinzione certamente presente in ambito discriminatorio: “Tu sei diverso (ovviamente in senso dispregiativo) da me”.
Esclusa dunque l'applicabilità dell'art. 11 C.D.S. la sanzione deve essere certamente rideterminata con riferimento al grave atto irriguardoso e specialmente inopportuno – visto le intollerabili offese cui era sottoposto in quel momento - compiuto dal giocatore Sirotti.
P.Q.M.
La C.D.T. accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla squalifica del giocatore Sirotti Stefano che riduce al 24 gennaio 2014 (anziché fino al 2/03/2014), rigetta nel resto e dispone la restituzione della relativa tassa.
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