COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare reclamo presentato dall’A.S.D. Piazza Al Serchio avverso la decisione del G.S. Lucca che ha squalificato Il sig. Magazzini Marco fino al 18.12.2015. (C.U. N. 29 Del 19.12.2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare reclamo presentato dall’A.S.D. Piazza Al Serchio avverso la decisione del G.S. Lucca che ha squalificato Il sig. Magazzini Marco fino al 18.12.2015. (C.U. N. 29 Del 19.12.2013) Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Magazzini Marco fino al 18.12.2015 poiché <>. Con il reclamo proposto la società afferma che l’accaduto è di entità meno grave di quanto indicato nel rapporto di gara. Nel premettere che il giocatore era amareggiato ed anche innervosito da certi comportamenti degli avversari, nega che l’incolpato abbia provato a distorcere la mano del D.G., e sostiene che solo una volta, e con la sola punta della scarpa, calpestava l’arbitro (e non con tutto il peso del corpo). Asserisce che laddove il dolore si fosse effettivamente protratto per due giorni, il D.G. avrebbe dovuto presentare certificato medico. Conclude con la richiesta di mitigazione della squalifica, da rapportare a quanto effettivamente commesso dal tesserato. Il D.G., nel supplemento reso, conferma quanto già descritto, ivi compreso il fatto che il dolore è stato così forte da farlo urlare. Il reclamo non merita accoglimento. Premesso che non si può accogliere la richiesta formulata dalla società (“qualora si desideri il giocatore chiede di essere ascoltato”), sia in quanto il reclamo è proposto dalla società, sia perché le richieste di audizione devono essere – se del caso – formulate con precisione, la Commissione rileva come la versione fornita dalla società non convinca. Infatti, la descrizione dell’arbitro è precisa fin dal primo rapporto, e appare evidente come la tesi della reclamante non sia assistita da alcun concreto elemento. La discriminante del dolore, evidenziata subito dal D.G., è senz’altro importante nel calibrare la squalifica (si noti che già nel rapporto l’arbitro precisa di aver gridato). Infine, si ribadisce come siano due gli episodi violenti addebitati, ed il secondo (stretta di mano e tentativo di distorsione) è stato tentato dopo aver già recato danno all’arbitro. Si ritiene, pertanto, che la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo sia del tutto equa e conforme a quanto commesso dal calciatore. P.Q.M. la Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone l’addebito della relativa tassa.
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