COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Fonte Bel Verde – San Gimignano Sport (2-3) del 11/1/2014. Campionato Juniores provinciali. In C.U. n.31 del 15/1/2014 Delegazione provinciale di Siena. Reclama la società San Gimignano Sport avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.: 1)Ammenda di €.100,00 “Per offese e minacce, rivolte dai propri sostenitori, al D.G., per tutta la durata della gara. A ciò si aggiungono precise minacce di conseguenze professionali oltre che fisiche”. 2)Squalifica per quattro gare al calciatore Donati Giulio “Per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario e comportamento irriguardoso verso il D.G.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Fonte Bel Verde – San Gimignano Sport (2-3) del 11/1/2014. Campionato Juniores provinciali. In C.U. n.31 del 15/1/2014 Delegazione provinciale di Siena. Reclama la società San Gimignano Sport avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.: 1)Ammenda di €.100,00 “Per offese e minacce, rivolte dai propri sostenitori, al D.G., per tutta la durata della gara. A ciò si aggiungono precise minacce di conseguenze professionali oltre che fisiche”. 2)Squalifica per quattro gare al calciatore Donati Giulio “Per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario e comportamento irriguardoso verso il D.G. La reclamante, in merito alla sanzione pecuniaria rileva che i suoi pochi sostenitori non hanno minacciato l’arbitro di conseguenze professionali, ma gli è stato soltanto fatto notare che il suo comportamento in campo sarebbe stato oggetto di segnalazione scritta ai suoi Organi dirigenziali. 3)Per quanto attiene il calciatore, la società rinviene all’interno del rapporto di gara una contraddizione nel comportamento dell’arbitro: da una parte il citato sostiene di avere visto il calciatore Donati colpire un avversario, dall’altra sembra chiedere allo stesso chi abbia compiuto il gesto. Da ciò se ne ricava che la decisione del D.G. deve essere censurata quantomeno per il dubbio circa il fatto contestato. Chiede l’annullamento della sanzione pecuniaria e una riduzione della squalifica del calciatore. L’arbitro, nel supplemento di rapporto confuta le contestazioni mosse dalla società reclamante e conferma con maggiore chiarezza i fatti già riportati. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge integralmente il reclamo. Ammenda. L’imputazione mossa alla società reclamante non specifica quanti sostenitori hanno proferito frasi al suo indirizzo, ma tutto questo è assolutamente irrilevante. Infatti, non è contando il numero dei sostenitori che si quantificano le frasi rivolte al D.G. quanto piuttosto il contenuto delle stesse. Nel caso di specie, il D.G. nel rapporto di gara è chiaro e specifico anche se alcune circostanze appaiono inconferenti al fine del decidere disciplinarmente. Peraltro, la società ammette di avere comunicato all’arbitro la propria intenzione di interpellare i suoi organi dirigenziali e questo appalesa, senza ombra di dubbio, un atteggiamento minaccioso verso lo stesso, così come rilevato dal G.S. Squalifica del calciatore Donati Giulio. La reclamante interpreta il rapporto arbitrale in modo non conforme ai fatti evidenziati i quali, se da una prima lettura possono destare qualche perplessità, vengono chiaramente specificati nel supplemento di rapporto richiesto dal G.S. e puntualmente messo a disposizione dello stesso dall’arbitro. Fra l’altro, la condotta del calciatore Donati avrebbe potuto essere sanzionata in modo ben più severo in ordine all’episodio della fascia di capitano inserita nel cartellino sanzionatorio in dotazione al D.G. in quanto il capitano di una squadra, proprio in virtù del ruolo ricoperto, deve essere di esempio per gli altri e non abbandonarsi a gesti plateali di natura antisportiva. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge integralmente il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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