COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare reclamo presentato dal G.S. San Miniato A.S.D. avverso la decisione Del G.S.T. che ha comminato le seguenti sanzioni: Ammenda € 150,00 Squalifica Tosoni Danilo Fino Al 24.02.2014 Squalifica Sacchi Lorenzo Fino Al 09.05.2014 Squalifica Martellini Lorenzo Per 3 Gare (C.U. N. 37 Del 09.01.2014) Il Giudice Sportivo comminava le squalifiche in epigrafe con le seguenti motivazioni: Ammenda alla società di € 150,00: per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.. Per lancio di una bottiglietta di plastica verso l’arbitro senza colpire. Squalifica Tosoni Danilo (allenatore) fino al 24.02.2014: allontanato per aver offeso il D.G., a fine gara persisteva nel proprio contegno ingiurioso. Squalifica Sacchi Lorenzo (calciatore) fino al 9.5.2014: offendeva in ripetute e distinte occasioni il D.G. verso il quale poi lanciava un pallone con le mani senza peraltro colpirlo. Il pallone raggiungeva un calciatore che si era frapposto. Squalifica Martellini Lorenzo per 3 gare: per aver rivolto frase irriguardosa e blasfema.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare reclamo presentato dal G.S. San Miniato A.S.D. avverso la decisione Del G.S.T. che ha comminato le seguenti sanzioni: Ammenda € 150,00 Squalifica Tosoni Danilo Fino Al 24.02.2014 Squalifica Sacchi Lorenzo Fino Al 09.05.2014 Squalifica Martellini Lorenzo Per 3 Gare (C.U. N. 37 Del 09.01.2014) Il Giudice Sportivo comminava le squalifiche in epigrafe con le seguenti motivazioni: Ammenda alla società di € 150,00: per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.. Per lancio di una bottiglietta di plastica verso l’arbitro senza colpire. Squalifica Tosoni Danilo (allenatore) fino al 24.02.2014: allontanato per aver offeso il D.G., a fine gara persisteva nel proprio contegno ingiurioso. Squalifica Sacchi Lorenzo (calciatore) fino al 9.5.2014: offendeva in ripetute e distinte occasioni il D.G. verso il quale poi lanciava un pallone con le mani senza peraltro colpirlo. Il pallone raggiungeva un calciatore che si era frapposto. Squalifica Martellini Lorenzo per 3 gare: per aver rivolto frase irriguardosa e blasfema. Avverso tali provvedimenti propone reclamo la società, con queste motivazioni:Sull’ammenda: evidenzia come il comportamento del pubblico locale sia sempre stato corretto, e si stupisce di come il D.G. possa aver memorizzato le frasi proferite (che sono state dettagliatamente indicate nel rapporto). Tace, la società, sul lancio della bottiglietta di plastica.Sulla squalifica all’allenatore Tosoni: ritiene la squalifica eccessiva poiché il tecnico avrebbe semmai proferito una frase irriguardosa e non offensiva.Sul calciatore Sacchi Lorenzo: asserisce la mancanza di volontarietà nel lancio del pallone, asserendo che il D.G. non possa essersi accorto delle intenzioni del tesserato. Si sarebbe trattato solo di un gesto di stizza, a seguito di un’errata percezione del D.G. di una frase proferita dallo stesso Sacchi.Infine, per quanto riguarda il Martellini, ammette la frase blasfema ma nega la frase irriguardosa verso l’arbitro.Conclude con la richiesta di mitigazione di tutte le sanzioni comminate e di audizione personale.All’odierna udienza il legale rappresentante della società conferma quanto già agli atti, contestando il supplemento di rapporto reso dall’arbitro. In quest’ultimo atto, il D.G. conferma sostanzialmente quanto già scritto.Il reclamo non merita accoglimento. La descrizione degli eventi e degli atti imputati ai tre tesserati appare chiara fin dal rapporto di gara, ove sono indicate le frasi proferite e confermate in sede di supplemento.La circostanza che una o più frasi possa essere annoverata fra le cosiddette frasi irriguardose e non offensive, non sposta sostanzialmente – salvo eccezioni – la misura della squalifica da comminare. Sulla volontarietà dei gesti addebitati (con particolare riferimento al tesserato Sacchi), la tesi della reclamante non è convincente ed è priva di qualsiasi elemento che possa indurre ad una diversa lettura dell’accaduto .Relativamente al comportamento del pubblico, si noti come la società non si difenda sul lancio della bottiglietta di plastica.In conclusione, pertanto, le sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure appaiono corrette, ben calibrate, ed eque. P.Q.M. la Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it