COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 26 del 02.01.2014 Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CAPOSTRADA avverso la squalifica per 5 giornate inflitta dal G.S. Pistoia al calciatore Querci Andrea.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Oggetto: C.U. n. 26 del 02.01.2014 Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CAPOSTRADA avverso la squalifica per 5 giornate inflitta dal G.S. Pistoia al calciatore Querci Andrea.
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. in data 08 gennaio 2014 l’A.S.D. Capostrada impugna il provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo di Pistoia a carico del calciatore Querci Andrea, con la seguente motivazione: ‘espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, alla notifica offendeva il D.g.’.
La società impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendo la riduzione dell’entità della sanzione, in quanto ritiene che la condotta del calciatore debba assumere il carattere della semplice scorrettezza (scontro di giuoco) e non, come diversamente interpretato dal Giudice di prime cure, gli estremi della condotta violenta.
Al riguardo, precisa che il fallo veniva commesso durante un’azione di giuoco senza alcuna intenzionalità (tantochè l’arbitro lo rilevava solo dopo le urla del calciatore colpito) e che le ingiurie erano rivolte ad uno spettatore che aveva apostrofato il giocatore stesso e non nei confronti dell’Arbitro.
La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così decide.
La tesi fornita dal reclamante non trova conforto nelle risultanze di causa.
Invero, gli elementi e le circostanze riportate negli atti ufficiali sono tese univocamente ad dimostrare la responsabilità del Querci il quale, dopo aver perso il pallone a seguito di un contrasto di giuoco, colpiva volontariamente l’avversario con ‘una manata’.
Dagli atti risulta inoltre che - a seguito della notifica del provvedimento di espulsione – il Querci rivolgeva ripetutamente all’Arbitro espressioni dal tenore offensivo, smentendo la tesi che fossero indirizzate ad uno spettatore.
Alla luce di quanto sopra riportato e in applicazione del generale principio che riconosce valenza privilegiata agli atti ufficiali, la Commissione ritiene che gli elementi acquisiti con l’istruttoria non consentano di operare una diversa valutazione e interpretazione dell’intera dinamica fattuale, non emergendo elementi di dubbio e di incoerenza in ordine alla dinamica dei fatti e, per contro, risultando la decisione del Giudice di prime cure esente da critiche, sia per quanto attiene l’interpretazione dei fatti (condotta violenta e offensiva), che sotto il profilo dell’entità della sanzione irrogata.
Infatti, le circostanze sopradescritte sono univoche nel porre in evidenza la responsabilità del calciatore per i fatti contestati e nell’escludere le seppur legittime, ma inverosimili, tesi difensive rappresentate dalla reclamante.
La sanzione, pertanto, facendo applicazione dei criteri previsti dal C.g.s. (art. 19), risulta ben calibrata in relazione ai fatti.
P.Q.M.
la C.D.T.T. respinge il reclamo proposto dall’A.S.D. CAPOSTRADA, e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato;
Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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