DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 29/01/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RAGUSA CALCIO – COMPRENSORIO MONTALTO UFF
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°81 del 29/01/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RAGUSA CALCIO - COMPRENSORIO MONTALTO UFF
Il Giudice Sportivo,
- rilevato che, con nota del 24 gennaio 2014, il Dipartimento Interregionale, comunicava a questo Giudice la formale rinuncia alla gara di cui in epigrafe della società Ragusa Calcio
- rilevato che la Società RAGUSA CALCIO risulta essere rinunziataria già in tre precedenti occasioni ( CU.59 - 72 - 77 );
- rilevato, altresì, che alla quarta rinuncia consegue, quale sanzione, l'esclusione dal Campionato così come previsto dal 5°º comma dell'art.53 NOIF e, a titolo di sanzione pecuniaria quella di cui al comma 9 del citato art.53 NOIF;
- visti gli artt.17 CGS e 53 NOIF;
PQM
delibera:
1) di comminare alla società RAGUSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di escludere la società RAGUSA dal campionato di competenza;
3) di comminare alla società RAGUSA la sanzione pecuniaria di E. 8.000,00.