DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 29/01/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RAGUSA CALCIO – COMPRENSORIO MONTALTO UFF

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 29/01/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RAGUSA CALCIO - COMPRENSORIO MONTALTO UFF Il Giudice Sportivo, - rilevato che, con nota del 24 gennaio 2014, il Dipartimento Interregionale, comunicava a questo Giudice la formale rinuncia alla gara di cui in epigrafe della società Ragusa Calcio - rilevato che la Società RAGUSA CALCIO risulta essere rinunziataria già in tre precedenti occasioni ( CU.59 - 72 - 77 ); - rilevato, altresì, che alla quarta rinuncia consegue, quale sanzione, l'esclusione dal Campionato così come previsto dal 5°º comma dell'art.53 NOIF e, a titolo di sanzione pecuniaria quella di cui al comma 9 del citato art.53 NOIF; - visti gli artt.17 CGS e 53 NOIF; PQM delibera: 1) di comminare alla società RAGUSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di escludere la società RAGUSA dal campionato di competenza; 3) di comminare alla società RAGUSA la sanzione pecuniaria di E. 8.000,00.
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