DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 29/01/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ISERNIA FOOTBALL CLUB – M.C. FERMANA F.C. SRL

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 29/01/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ISERNIA FOOTBALL CLUB - M.C. FERMANA F.C. SRL Il Giudice Sportivo; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Fermana, con cui si chiede la punizione sportiva della perdita della gara per la posizione irregolare del calciatore Riccardi Mirko ( Isernia F.C. ). A sostegno del reclamo si deduce che il predetto calciatore non risultava tesserato con la società e che lo stesso, comunque, non aveva scontato la squalifica di una giornata inflittagli con il C.U. nº66 del 18/12/2013; - considerato che il calciatore Riccardi Mirko, risulta tesserato con la società Isernia a far data dal 21/12/2013 come si evince dalla comunicazione richiesta da questo giudice all'Ufficio Tesseramenti della LND; - rilevato che il calciatore non è stato schierato in campo nella gara del 22/12/2013 ( Maceratese-Isernia ) come risulta dagli atti di gara in possesso a questo Ufficio; - considerato che quindi, il calciatore Riccardi Mirko aveva pieno titolo a partecipare alla gara di cui in oggetto; PQM delibera; 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0-0 3) di addebitare sul conto della società Fermana la tassa di reclamo.
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