DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 440 del 22.01.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 RECLAMO GARA DEL 05/01/2014: FUTSAL CORNEDO – S.MICHELE A.A.MERCATONE1
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 440 del 22.01.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
RECLAMO
GARA DEL 05/01/2014: FUTSAL CORNEDO – S.MICHELE A.A.MERCATONE1
Reclamo preposto dalla società S.MICHELE A.A.MERCATONE1 avverso l'esito della gara FUTSAL CORNEDO - S.MICHELE A.A.MERCATONE1.
Il Giudice Sportivo,
in merito alla gara in oggetto,non diputata per impraticabilità del terreno di gioco, la società S.MICHELE A.A.MERCATONE1 ha preannunciato reclamo non avendo cura, però,di trasmettere le relative motivazioni entro i termini previsti dall’art.29,comma 4,lett.b del C.G.S. Infatti,poiché l’incontro era programmato per il 5 gennaio, le motivazioni,onformemente al dettato di cui sopra andavano inviate entro il 9 gennaio (escludendo il giorno 6 notoriamente festivo). Dal timbro postale invece le stesse risultano trasmesse in data 11 gennaio,al di fuori del termine perentorio stabilito dal predetto art.29 del C.G.S. Di conseguenza la decisione dev’essere assunta sulla base del referto
arbitrale. Da quanto riportato dall’arbitro la gara non ha potuto essere disputata per la forte condensa presente sul terreno di gioco che lo rendeva molto scivoloso pregiudicando l’equilibrio e l’integrità fisica degli atleti e degli arbitri.Il fenomeno nonostante il prodigarsi dei dirigenti della società non diminuiva e l’arbitro era costretto,decorso il tempo regolamentare d’attesa, a lasciare libere le squadre. Precisa il direttore di gara che la struttura non era provvista di impianti di ventilazione o deumidificazione. P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 29,35 del CGS ed IL C.U.N°1/2013, a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 389 del 09.01.2014, decide:
a) di respingere il ricorso della società Mercatone Uno;
b) di ritenere la società Futsal Cornedo oggettivamente responsabile della mancata disputa dell’incontro per le carenze infrastrutturali dianzi descritte;
c) di comminare pertanto alla società Futsal Cornedo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
d) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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