DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 455 del 27.01.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A 2 RECLAMO GARA DEL 18/01/2014: PESAROFANO CALCIO A5 – FUTSAL CITTA DI SESTU
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 455 del 27.01.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A 2
RECLAMO
GARA DEL 18/01/2014: PESAROFANO CALCIO A5 - FUTSAL CITTA DI SESTU
Reclamo preposto dalla società FUTSAL CITTA DI SESTU avverso l'esito della gara PESAROFANO CALCIO A5 - FUTSAL CITTA DI SESTU.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva:
con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, per aver schierato nel corso dell'incontro in epigrafe iI calciatore Anzolin Boeria Giovanni in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento scaturisce dalla consultazione on-line del tabulato dei tesserati della società PESAROFANO CALCIO A5,ove il nominativo in questione non risultava. Al riguardo si precisa che detto strumento d’indagine ha valore meramente indicativo. Infatti dalle indagini effettuate presso il competente Ufficio Tesseramenti,alle risultanze delle quali si deve far necessario riferimento
per decidere la controversia in esame, risulta che il calciatore Anzolin Boeria Giovanni è tesserato per la società PESAROFANO CALCIO A5 a far tempo, dal 16.01.2014 data di spedizione della relativa raccomandata. Ne consegue pertanto che aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata in epigrafe, svoltasi in data 18.01.2014 P.Q.M. Visti gli artt. 17,24,29,34 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 433 del 22.01.2014, decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre al termine dell'incontro PESAROFANO CALCIO A5 - FUTSAL CITTA DI SESTU
1 - 0. b) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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