COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD FORCONIA 2012 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE CASTELLANI RICCARDO, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA FORCONIA 2012/ SAN FRANCESCO CALCIO DISPUTATA IL 19.12.13 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE A (C.U. N°24 del 23.01.2014 DELEGAZIONE PROV. LE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 06/02/2014
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD FORCONIA 2012 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE CASTELLANI RICCARDO, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA FORCONIA 2012/ SAN FRANCESCO CALCIO DISPUTATA IL 19.12.13 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE A (C.U. N°24 del 23.01.2014 DELEGAZIONE PROV. LE L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto, la società ASD Forconia 2012, ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al calciatore Castellani, per atti di violenza in danno di un avversario.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il gesto è stato fine a se stesso ed il calciatore si è allontanato dal campo senza protestare.
Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta deve essere confermata in quanto il gesto compiuto dal Castellani ha anche causato una inconsulta reazione dei tifosi locali nei confronti del calciatore che aveva subito la violenza.
Per quanto precede la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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