COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD FARA SAN MARTINO 1968 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2014 DELL’ALLENATORE SIG. DI FELICE GABRIELE, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA MAIELLA CALCIO / FARA SAN MARTINO DISPUTATA IL 22.12.13 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI (C.U. N°20 del 02.01.2014 DELEGAZIONE PROV. LE CHIETI).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 06/02/2014
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD FARA SAN MARTINO 1968 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2014 DELL’ALLENATORE SIG. DI FELICE GABRIELE, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA MAIELLA CALCIO / FARA SAN MARTINO DISPUTATA IL 22.12.13 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI (C.U. N°20 del 02.01.2014 DELEGAZIONE PROV. LE CHIETI).
Con appello ritualmente proposto, la società ASD Fara San Martino 1968, ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. all’allenatore Di Felice Gabriele, per aver insultato prepotentemente il direttore di gara.
Ha dedotto l’appellante, anche in sede di audizione, l’illegittimità delle sanzioni, in quanto gli insulti rivolti al direttore di gara non sono stati rivolti dal sig. Di Felice bensì da altro soggetto, essendosi limitato il sig. Di Felice a chiedere spiegazioni al direttore di gara su una decisione dallo stesso adottata.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato quanto già dedotto con il referto di gara.
Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta deve essere lievemente ridotta in quanto il Di Felice si è reso responsabile di comportamento ingiurioso di non particolare gravità.
Per quanto precede la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al Di Felice Gabriele fino al 10 febbraio 2014.
Dispone restituirsi la tassa di appello ove versata.
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