COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 05.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD NOVA SIRI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GS PUBBLICATA SUL CU N.47 DEL 11.12.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 05.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD NOVA SIRI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GS PUBBLICATA SUL CU N.47 DEL 11.12.2013. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Paolo Giordano – Componenti - nella seduta del 01.01.2014, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società ASD NOVA SIRI CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n.47 dell’ 11.12.2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta; Procedutosi all’audizione del DG; Ritenuto come la preliminare eccezione dalla reclamante Società sollevata riguardo il “difetto di motivazione-improcedibiltà dell’azione” non possa trovare accoglimento in quanto insufficiente ai fini del riconoscimento della lamentata violazione; Osservato più nel dettaglio, come, con specifico riferimento a quanto dal ricorrente Sodalizio pregiudizialmente contestato, possa considerarsi certamente corretto l’esercizio da parte del GS dei poteri di esame d’ufficio dei documenti ufficiali di gara in conformità a quanto dall’art. 29 comma 3 CGS regolato, a nulla valendo, nella fattispecie in esame, la qualificazione di improcedibilità, ovvero inammissibilità, dal primo Giudice attribuito al reclamo dalla ASD ROTUNDA MARIS, originariamente introdotto; Considerato per l’effetto, come, indipendentemente dalla natura del ricorso dalla ripetetuta ASD ROTUNDA MARIS attivato, non essendo stato possibile evincere dall’esame degli atti e degli scritti difensivi come la decisione del GS possa dirsi conseguente al solo atto di impulso dalla ridetta ROTUNDA MARIS conferito, piuttosto che al potere esercitato ex autoritate, appare lecito argomentare, in definitiva,come la decisione da parte del GS assunta e dalla ASD NOVA SIRI gravata, sia pienamente in linea con lo spirito del CGS e conforme alla prevalente Giurisprudenza Sportiva sul punto; Ritenuto con specifico riferimento, al merito della questione portata al vaglio di questa Commissione,come la Giurisprudenza Federale, in ordine alla identificazione dei calciatori abbia inteso sottrarre agli Organi di Giustizia Sportiva ogni margine di discrezionalità assegnando loro, invece, un compito meramente burocratico e formale, riservando i Giudici ogni questione inerente al titolo di partecipazione alla gara, con puntuale riferimento alla identità della persona scesa effettivamente in campo e di quella indicata in referto nell’ipotesi di incertezza sul corretto riconoscimento; Osservato come la norma di riferimento sia rappresentata dall’art. 71 delle NOIF che, sotto la rubrica “identificazione dei calciatori” regola un sistema rigido, finalizzato ad evitare il rischio di partecipazione alla gara di soggetti diversi da quelli indicati in distinta, è evidente come ogni diverso metodo di identificazione debba ritenersi confliggente con la sopra evocata norma; Considerato,quindi, come il ridetto art. 71 NOIF provveda ad elencare analiticamente ed in via tassativa sistemi e strumenti attraverso i quali il DG possa procedere alla identificazione e come la richiamata rigidità del sistema e la ratio della norma tendano a sottrarre ogni discrezionalità al DG, creando di fatto un sistema chiuso e di stretta interpretazione, è possibile, a questo punto,passare alla più dettagliata analisi della vicenda dedotta in reclamo; Ritenuto come la denunzia di smarrimento del documento di identità, nel quale la dicitura “ conosciuto all’Ufficio” non possa ritenersi sufficiente alla integrazione delle emergenze dalla regola di Diritto Sportivo disciplinata e la foto tessera al DG presentate ai fini della identificazione del calciatore La Neve Giuseppe non rispondano in alcun modo ai requisiti dall’art. 71 NOIF rigidamente tipizzati potendosi, a contrario, argomentare come sarebbe in difetto sufficiente, ai fini della identificazione, presentare una semplice fotografia; Considerato come lo stesso DG in sede di audizione abbia con convinzione confermato come il riconoscimento del calciatore LA NEVE non fosse avvenuto per conoscenza diretta ma soltanto in ragione della soprarichiamata, inconferente documentazione, è del tutto evidente come nessuna delle argomentazioni difensive dalla Società reclamante portate all’esame di questa Commissione possa dirsi meritevole di accoglimento. Considerato da ultimo come ai fini di una specifica delibazione sul tema sarebbe stato, forse, appena sufficiente osservare come il DG al momento del riconoscimento dei calciatore non si fosse dato cura di porre attenzione alla circostanza che in referto lo spazio riservato al documento di identificazione del calciatore LA NEVE non era stato compilato e che lo stesso non risultava integrato con la dicitura “per conoscenza diretta”,è evidente come il ricorso non possa essere qualificato meritevole di apprezzamento. P.Q.M. • Rigetta il ricorso proposto dalla Società ASD NOVA SIRI; • Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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