COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.55 della Società A.S.D. FIGLINE 2013 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 16.1.2014 (squalifica del calciatore TALARICO Domenico fino al 30/6/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.55 della Società A.S.D. FIGLINE 2013 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 16.1.2014 (squalifica del calciatore TALARICO Domenico fino al 30/6/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che la reclamante impugna la decisione di primo grado che ha sanzionato la responsabilità del calciatore Talarico Domenico per i fatti ascrittigli in relazione alla gara A.S.D. Figline 2013 – A.S.D. Eugenio Coscarello del 12.01.2014, qui di seguito riportati sulla base del rapporto arbitrale: al termine della gara, il capitano della società Figline 2013, Talarico Domenico, si avvicinava al direttore di gara e, spingendolo, gli rivolgeva reiterate frasi minacciose, nonostante l’intervento di altri calciatori che cercavano di allontanarlo. Inoltre, l’arbitro precisa testualmente nel rapporto che il calciatore in questione “cercava di aggredirmi fisicamente”. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il Talarico fino al 30.06.2014 (v. C.U. n.28 del 16/01/2014 della Delegazione Provinciale di Cosenza). La reclamante contesta quanto asserito dall’arbitro, sostenendo che il calciatore avrebbe usato espressioni “forti” nei confronti dell’ufficiale di gara ma di non aver assolutamente tentato di aggredirlo. I fatti per come narrati dall’arbitro non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S). Relativamente all’entità della sanzione, appare conforme a giustizia operare una riduzione della stessa, pur tenendo in debita considerazione l’aggravante costituita dalle funzioni di capitano rivestite dal Talarico. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore TALARICO Domenico fino al 31 MAGGIO 2014. dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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