COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.47 della società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.94 del 23.1.2014 (ammenda di € 800,00 e diffida; squalifica calciatore MUSUMECI Natale per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.47 della società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.94 del 23.1.2014 (ammenda di € 800,00 e diffida; squalifica calciatore MUSUMECI Natale per QUATTRO gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante si duole delle sanzioni irrogate in primo grado attribuendo l’erronea valutazione dell’Organo giudicante al rapporto del Commissario di Campo che avrebbe riportato eventi non accaduti ed in quanto tali non riferiti dall’arbitro. Nello specifico sostiene che il clima prima, durante e dopo la gara non era idilliaco per vecchie ruggini presenti tra le Società, tuttavia nessun contatto fisico è intervenuto tra le tifoserie, i dirigenti o i calciatori delle due squadre. Come, aggiunge la ricorrente, del resto esattamente riportato dall’arbitro. Anche il ritardo nel lasciare il campo di gioco non è addebitabile ad intemperanze della società ospitante ma alle lungaggini, ormai divenute fisiologiche, nella restituzione dei documenti da parte degli ufficiali di gara. In relazione alla squalifica del calciatore Musumeci Natale, la Società Bagnarese ritiene assolutamente abnorme la sanzione che ritiene debba essere ridotta a due giornate effettive di gara in analogia a quella inflitta al calciatore della squadra avversaria Rappocciolo cui sono stati imputati fatti di analoga gravità. Non risponderebbe al vero, infatti, che il Musumeci abbia ritardato la sua uscita dal campo a seguito dell’espulsione ed abbia sostato davanti gli spogliatoi tenendo un comportamento minaccioso nei confronti degli avversari con cui ha cercato di venire in contatto. In merito al comportamento tenuto dal Musumeci, il rapporto del Commissario di campo – che rappresenta prova privilegiata - è redatto con narrazione chiara, precisa e circostanziata ed assolutamente scevra da contraddizioni. Appare, tuttavia, equo ridurre la sanzione a tre giornate di squalifica. Anche il comportamento tenuto dai tesserati e dalla tifoseria della Bagnarese non può essere, per identiche ragioni, posto in dubbio. La sanzione appare congrua nell’entità dell’ammenda e nella diffida. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata a MUSUMECI Natale a TRE (3) gare effettive di squalifica; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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