COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 6 febbraio 2014 Settore Giovanile e scolastico Delibere della Commissione Disciplinare 09. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIORGIO 1926 – GARA SAN GIORGIO 1926 I CALCIO POMIGLIANO DEL 22.12.2013 – ALLIEVI REGIONALI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 6 febbraio 2014 Settore Giovanile e scolastico Delibere della Commissione Disciplinare 09. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIORGIO 1926 – GARA SAN GIORGIO 1926 I CALCIO POMIGLIANO DEL 22.12.2013 – ALLIEVI REGIONALI La C.D.T., visti gli atti ufficiali, preso atto dell’assenza (non giustificata e per la seconda volta consecutiva) del direttore di gara, benché ritualmente convocato; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – S.G.S., n. 32 del 9.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore De Maio Paolo, la sanzione della squalifica per sei giornate di gara, perché tentava di colpire con un pugno il direttore di gara e lo spintonava, nonché ha inflitto l’ammenda di euro 100,00 a carico della società reclamante, per la presenza di sostenitori che scavalcavano la rete di recinzione e tentavano di colpire il direttore di gara senza riuscirvi. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 10.01.2013, la società San Giorgio 1926 ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Preliminarmente, questo Collegio rileva l’assoluta gravità del comportamento dell’arbitro, che, con le sue due assenze consecutive alle convocazioni disposte da questa Commissione, ha creato un pesante disservizio ed un rilevante ostacolo alla funzione giudicante di questo Collegio. Quanto alle impugnazioni, questa C.D.T. giudica che, in applicazione del principio dell’adeguatezza della sanzione, debba ridursi la squalifica, a carico del calciatore De Maio Paolo, a cinque giornate di gara e debba ridursi la sanzione dell’ammenda ad euro 50,00. Dispone, inoltre, l’invio degli atti al Presidente del Comitato Regionale Arbitri Campania, per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del direttore di gara, per la grave, reiterata violazione, innanzi specificata (duplice assenza alle convocazioni di quest’Organo giudicante). P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società San Giorgio 1926, di ridurre a cinque giornate di gara l’impugnata squalifica a carico del calciatore De Maio Paolo e l’ammenda ad euro 50.00; di disporre la trasmissione della documentazione di riferimento, per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del direttore di gara, al Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Campania, con richiesta di informare questa C.D.T. in ordine al relativo esito; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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