COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO JUVENTINA CIRCELLO – GARA JUVENTINA CIRCELLO I PADULI DELL’11.01.2014 –1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 06.02.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO JUVENTINA CIRCELLO – GARA JUVENTINA CIRCELLO I
PADULI DELL’11.01.2014 –1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva che, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 58 del 16.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, le seguenti sanzioni: ammenda di euro 300,00 per tentativo di aggressione, da parte di tre calciatori, ai danni del direttore di gara; squalifica per otto giornate di gara, a carico del calciatore Sorda Claudio perché spintonava l’arbitro ed invitava il pubblico ad attenderlo fuori al campo di giuoco, per aggredirlo; squalifica, per sei giornate di gara, a carico dei calciatori Barone Giuseppe e Cocca Carmine, il primo per aver minacciato l’arbitro e cercato di strappargli i cartellini dalla mano, il secondo per aver spintonato e minacciato l’arbitro; infine, la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Con ricorso trasmesso a questa C.D.T., a mezzo fax e plico raccomandata postale, in data 23.01.2014, la società Juventina Circello ha proposto reclamo avverso le citate decisioni, rinunciando peraltro ad impugnare la sanzione della perdita della gara. La tesi difensiva della reclamante va parzialmente accolta. Invero, essa, in sede di audizione, pur riconoscendo parzialmente gli addebiti a proprio carico, ha negato che, nei confronti del direttore di gara, siano state profferite minacce ed ha, altresì, negato che si siano verificati tentativi di aggressione e violenze. Nelle sue argomentazioni a difesa, la ricorrente ha sottolineato che, a conferma dell’assunto, nessuno (né tra i tesserati, né tra i sostenitori) abbia atteso l’arbitro fuori dal campo ed, ancor più, dalla circostanza che non sia stata posta in essere alcuna aggressione ai danni del direttore di gara. Questa Commissione, nel puntualizzare che la fonte privilegiata di prova si configuri nel rapporto dell’arbitro, tuttavia, in applicazione del principio di adeguatezza delle sanzioni, giudica che debbano ridursi le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, come di seguito specificato, anche in ragione della genericità delle descrizioni arbitrali, quanto alle minacce ricevute: a sei giornate di gara, la squalifica a carico del calciatore Sorda Claudio; a cinque giornate di gara, le squalifiche a carico dei calciatori Barone Giuseppe e Cocca Carmine; ad euro 200,00, l’ammenda a carico della società ricorrente. P.Q.M. DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Juventina Circello, di ridurre a
sei giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Sorda Claudio; di ridurre a cinque
giornate di gara le impugnate squalifiche a carico dei calciatori Barone Giuseppe e Cocca
Carmine; infine, di ridurre ad euro 200,00 l’ammenda a carico della società medesima; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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