COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 45. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIBILLA SOCCER – GARA SIBILLA SOCCER I PUTEOLANA 1909 DEL 6.01.2014 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 45. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIBILLA SOCCER – GARA SIBILLA SOCCER I PUTEOLANA 1909 DEL 6.01.2014 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 56 del 9.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, le seguenti sanzioni: ammenda di euro 330,00, con obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse, perché propri sostenitori, al 33’ del secondo tempo, causavano violenti scontri con la tifoseria della squadra ospite ed in quanto solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine pubblico veniva sedata la rissa; squalifica, per cinque giornate di gara, a carico dei calciatori Cramagnone Adrea, Di Paola Mirko, Massa Gennaro, Napoleone Emanuele e Somma Alfonsino, per “partecipazione a rissa”; ed infine, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 16.01.2014, la società Sibilla Soccer ha proposto reclamo avverso le citate decisioni, rinunciando “sua sponte” ad impugnare la sanzione della perdita della gara. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Preliminarmente, questa C.D.T. rileva che, pur convocato per la seduta odierna, il direttore di gara è risultato assente. Pertanto, deve demandarsi alla Segreteria della C.D.T di riconvocarlo per la riunione del 10.02.2014. Questa Commissione ritiene, innanzitutto, che, in ragione dell’urgenza, debbano essere stralciate e giudicate con immediatezza le posizioni disciplinari dei calciatori Cramagnone Andrea, Di Paola Mirko, Massa Gennaro, Napoleone Emanuele e Somma Alfonsino, e che, altresì, debba decidersi subito sull’obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse. Al riguardo, preso atto della gravità del comportamento dell’arbitro, che, ritualmente e tempestivamente convocato, ha privato questo Collegio giudicante della possibilità di approfondimento della vicenda, mediante l’unica fonte privilegiata di prova (che si configura anche nelle risultanze dell’audizione del direttore di gara), nonché rilevato che la ricorrente ha rinunciato ad opporsi alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (peraltro inflitta anche alla società antagonista), questa C.D.T., in applicazione del principio, al quale essa si è costantemente uniformata, dell’equa corrispondenza tra le sanzioni e l’effettiva gravità dei fatti, dispone confermarsi la sanzione dell’obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse, ovvero in assenza di pubblico. Invero, la vicenda ha assunto connotazioni di particolari gravità, a maggior ragione in quanto riferita ad attività giovanile. Quanto, viceversa, alle squalifiche a carico dei calciatori, questa C.D.T. ritiene che esse, in una doverosa proporzionalità, debbano essere ridotte da cinque a quattro. Determina, altresì, di rinviare alla seduta del 10.02.2014, mediante la riconvocazione del direttore di gara, al fine di indispensabili accertamenti specifici, l’esame della parte riguardante l’altra doglianza (ammenda a carico della società ricorrente). P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Sibilla Soccer, di ridurre da cinque a quattro giornate di gara le squalifiche a carico dei calciatori Cramagnone Andrea, Di Paola Mirko, Massa Gennaro, Napoleone Emanuele e Somma Alfonsino; di confermare l’obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse; di rinviare alla riunione del 10.02.2014, previa riconvocazione del direttore di gara, l’esame dell’impugnazione dell’ammenda a carico della società ricorrente; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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