COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 46. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO L.P.G. GROUP FUTSAL CASORIA – GARA L.P.G. GROUP FUTSAL CASORIA I TURRIS OCTAVA C5 DEL 9.11.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 46. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO L.P.G. GROUP FUTSAL CASORIA – GARA L.P.G. GROUP FUTSAL CASORIA I TURRIS OCTAVA C5 DEL 9.11.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo assistente legale, in due distinte sedute, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 42 del 15.11.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calcettista Lipori Giovanni, la sanzione della squalifica fino all’8.05.2016, perché “precedentemente espulso, dagli spalti scavalcava la rete di recinzione ed entrava sul terreno di giuoco, scagliandosi con violenza contro l’arbitro, spintonandolo con forza e colpendolo con uno schiaffo al volto, che gli provocava temporaneo stordimento e palese rossore. A fine gara, entrava nello spogliatoio arbitrale e tentava di colpirlo, ingiuriandolo e minacciandolo, scaraventandogli contro, infine, un tavolino dello spogliatoio”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 22.11.2013, la società L.P.G. Group Futsal Casoria ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, l’arbitro, in sede di audizione, pur ribadendo quanto già riportato nel suo rapporto, ha precisato, quanto ad uno degli aspetti del comportamento violento del calcettista in esame, che il medesimo sig. Lipori Giovanni, dopo essere entrato nello spogliatoio arbitrale, scaraventava il tavolino verso l’alto, ma non contro il direttore di gara. Alla luce di tale precisazione, obiettivamente indispensabile anche al fine dell’accertamento dell’imprecisa descrizione, di cui al rapporto arbitrale, questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta, in prime cure, a carico del calcettista Lipori Giovanni, debba essere ridotta, in applicazione del principio di adeguatezza, al 31.12.2015. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società L.G.P. Group Futsal Casoria, di ridurre al 31.12.2015 l’impugnata squalifica a carico del calcettista Lipori Giovanni; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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