COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 48. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO KEMA ATLETICO FLEGREO – GARA VIRTUS AFRAGOLA SOCCER I KEMA ATLETICO FLEGREO DEL 19.01.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 48. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO KEMA ATLETICO FLEGREO – GARA VIRTUS AFRAGOLA SOCCER I KEMA ATLETICO FLEGREO DEL 19.01.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 27 del 23.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Vetromile Gabriele, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara, perché colpiva un calciatore avversario, al torace, durante la gara. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata postale, in data 20.01.2014, la società Kema Atletico Flegreo ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere respinta. Preliminarmente, questa Commissione ribadisce che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del Codice di Giustizia sportiva, non è consentito il contraddittorio tra il direttore di gara e le parti interessate. Inoltre, deve sottolinearsi come non sia possibile procedere all’audizione del nominato calciatore, in quanto il reclamo è stato prodotto dalla società e non personalmente dal calciatore medesimo (presupposto ineludibile, quest’ultimo, al fine della sua audizione). Quanto alla doglianza relativa alla squalifica, deve puntualizzarsi che il referto di gara costituisce fonte privilegiata di prova, necessariamente prevalente anche sull’allegata dichiarazione del calciatore antagonista. Infine, sotto il profilo della quantificazione della sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, essa appare congrua e proporzionata, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Kema Atletico Flegreo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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