COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. CRIS AVVERSO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI DELL’AMMENDA € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA DI 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI ALFONSO ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 37 DEL 15/01/2014 (GARA CRIS – FISIO ANIENE DEL 10/01/2014 – CAMPIONATO CALCIO 5 SERIE D ROMA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. CRIS AVVERSO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI DELL’AMMENDA € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA DI 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI ALFONSO ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 37 DEL 15/01/2014 (GARA CRIS – FISIO ANIENE DEL 10/01/2014 – CAMPIONATO CALCIO 5 SERIE D ROMA) La Commissione disciplinare, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Preliminarmente và evidenziato che la società reclamante pur regolarmente convocata, come da Sua espressa richiesta, non è comparsa avanti la Commissione disciplinare. La società Cris nel reclamo ribadisce che le squalifiche comminate dal giudice sportivo sono del tutto sproporzionate rispetto a quanto è effettivamente accaduto sul terreno di gioco durante l’incontro di cui in epigrafe. I fatti così come descritti dall’arbitro nel suo referto appaiano circostanziati e dettagliati nel riportare quanto accaduto sul terreno di gioco. In particolare il calciatore Proietti alla notifica del provvedimento di espulsione da parte del direttore di gara si rivolgeva nei confronti di quest’ultimo con insulti ed offese. Per quanto attiene al comportamento dei sostenitori della società reclamante anch’esso è da censurare in quanto gli stessi hanno rivolto minacce ad insulti al direttore di gara per tutta la durata dell’incontro. Tali comportamenti sono proseguiti a fine partita avanti l’area antistante gli spogliatoi. Pertanto la scrivente commissione ritiene pienamente condivisibili ed appropriate le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti della società e del calciatore Proietti. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo e confermare le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo per quanto attiene alla ammenda di € 150,00 comminata alla società Cris e alla squalifica di 3 gare effettive comminate al calciatore Proietti Alfonso, così come anticipato sul C.U. n. 146 del 24.1.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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