COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL DIRIGENTE BUTTARAZZI OTTAVIO (TESS. CHIAIAMARI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 125 DEL 2.1.2014 (Gara: PESCOSOLIDO – CHIAIAMARI del 22.12.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL DIRIGENTE BUTTARAZZI OTTAVIO (TESS. CHIAIAMARI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 125 DEL 2.1.2014 (Gara: PESCOSOLIDO - CHIAIAMARI del 22.12.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare, DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo al 30.6.2015 gare l’inibizione a carico del Dirigente BUTTARAZZI OTTAVIO. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it