COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL DIRIGENTE BUTTARAZZI OTTAVIO (TESS. CHIAIAMARI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 125 DEL 2.1.2014 (Gara: PESCOSOLIDO – CHIAIAMARI del 22.12.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL DIRIGENTE BUTTARAZZI OTTAVIO (TESS. CHIAIAMARI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 125 DEL 2.1.2014 (Gara: PESCOSOLIDO - CHIAIAMARI del 22.12.2013 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo al 30.6.2015 gare l’inibizione a carico del Dirigente BUTTARAZZI OTTAVIO. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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