COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 350 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: PRO ROMA – REAL TUSCOLANO del 5.1.2014 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 350 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: PRO ROMA – REAL TUSCOLANO del 5.1.2014 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare, DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo ad € 200 l’ammenda a carico della Società REAL TUSCOLANO. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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