COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCADEMIA CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 09/04/2014 A CARICO DEL CALCIATORE CAMILLI FLAVIO ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 55 DEL 9/01/2014 (GARA GUIDONIA MONTECELIO – ACCADEMIA CALCIO ROMA DEL 05/01/2014 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCADEMIA CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 09/04/2014 A CARICO DEL CALCIATORE CAMILLI FLAVIO ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 55 DEL 9/01/2014 (GARA GUIDONIA MONTECELIO – ACCADEMIA CALCIO ROMA DEL 05/01/2014 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI) La Commissione disciplinare, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata, come da richiesta, la società interessata, osserva quanto segue. La società Accademia Calcio Roma, oltre a riportarsi integralmente a quanto dedotto a sua difesa nel reclamo, in sede di audizione, ribadiva che la squalifica comminata dal giudice sportivo è eccessiva rispetto a quanto accaduto al termine dell’incontro. Infatti la reclamante sosteneva che il calciatore, a fine partita, mentre chiedeva spiegazioni al’arbitro sui minuti di recupero non concessi, per richiamarne l’attenzione, appoggiava la mano sulla spalla dell’arbitro. Sul punto si ritiene assolutamente condivisibile e dettagliato quanto riportato dal direttore di gara nel referto peraltro ribadito dal Giudice Sportivo. Il calciatore Camilli spingeva ripetutamente e con forza l’arbitro alla fine dell’incontro. Pertanto la scrivente commissione ritiene pienamente condivisibile ed appropriata la sanzione comminata dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Camilli. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo e confermare la squalifica fino al 09/04/2014 comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Camilli Flavio, così come anticipato sul C.U. n. 146 del 24.1.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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