COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS CEPRANO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2015 A CARICO DEI CALCIATORI IMPROTA CRISTIAN – MASTRACCI FILIPPO – REA DYLAN – VALERI LUCA E FINO AL 30/6/2015 A CARICO DELL’ALLENATORE CELENZA LUCIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 19/12/13. ( Gara: Vis Cervaro – Vis Ceprano del 14/12/13 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA' VIS CEPRANO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2015 A CARICO DEI CALCIATORI IMPROTA CRISTIAN - MASTRACCI FILIPPO - REA DYLAN - VALERI LUCA E FINO AL 30/6/2015 A CARICO DELL'ALLENATORE CELENZA LUCIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 19/12/13. ( Gara: Vis Cervaro – Vis Ceprano del 14/12/13 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro; osserva: La reclamante riconosce che al termine dell'incontro i calciatori Improta Crstian, Mastracci Filippo e Rea Dylan, a causa della mancata concessione di un calcio di rigore, abbiano protestato con foga nei confronti dell'Arbitro, tirandogli la divisa e toccandogli le braccia, ma ciò, soltanto allo scopo di richiamare la sua attenzione. La ricorrente ha inoltre precisato che a tale protesta non aveva assolutamente partecipato il calciatore Valeri Luca, in quanto egli si trovava in altra zona del campo, sicché è da presumere che l'Arbitro, a tal riguardo, abbia effettuato uno scambio di persona. Anche per quanto concerne l'allenatore Celenza Lucio, la società ricorrente ha escluso che questi abbia avuto un atteggiamento minaccioso o aggressivo nei confronti dell'Arbitro, avendo egli soltanto protestato, se pur in maniera veemente. Per tali motivi si è quindi chiesto l'annullamento della sanzione a carico del calciatore Valeri Luca, nonché la riduzione delle sanzioni a carico degli altri tesserati; sanzioni queste ritenute del tutto sproporzionate rispetto all'entità dei fatti. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, al termine dei minuti di recupero, a causa della mancata concessione di un presunto calcio i rigore, numerosi calciatori del Vis Ceprano, protestando con veemenza, lo avevano spintonato facendolo arretrare, strattonandolo poi per la divisa, colpendolo inoltre con leggeri pugni sulle braccia e rivolgendogli nel contempo insulti e minacce. A quel punto era intervenuto il capitano della squadra, il quale aveva bloccato e allontanato dapprima i calciatori Mastracci Filippo n. 8 e Improta Cristian n. 4, e successivamente i calciatori Valeri Luca n. 11 e Rea Dylan n. 16; giocatori che sospinti dal loro capitano verso gli spogliatoi avevano offerto le spalle all'Arbitro, sicché questi aveva potuto individuare i loro numeri di maglia. Il Direttore di gara ha dichiarato inoltre che, a causa della confusione creatasi, non aveva potuto individuare gli altri calciatori del Vis Ceprano che lo avevo circondato, e che, sempre a causa della confusione, non era in grado di poter indicare con precisione quali giocatori lo avevano colpito con pugni sulle braccia. Per quanto concerne l'allenatore Celenza Lucio, l'Arbitro ha confermato che, anch'egli lo aveva strattonato per la divisa, spingendolo poi con violenza e facendolo arretrare di circa tre metri fino quasi a farlo cadere, rivolgendogli contestualmente pesanti insulti e gravissime minacce, e intimandogli inoltre di non riportare nel referto quanto accaduto in campo ed in particolare il comportamento dei suoi giocatori. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, deve quindi escludersi innanzitutto ogni ipotesi di scambio di persona per quanto concerne il calciatore Valeri Luca, che l'Arbitro, attraverso il numero della maglia ( n.11) ha individuato con certezza quale partecipante alla protesta collettiva. Ciò premesso, per quanto concerne la misura della sanzioni, questa Commissione ritiene che ciascun tesserato debba rispondere esclusivamente delle effettive ed accertate sue responsabilità, sicché avendo l'Arbitro dichiarato di non poter indicare con precisione quali giocatori lo avessero colpito sulle braccia con pugni, a nessuno dei giocatori potrà essere imputato tale gesto violento. Di conseguenza tutti i tesserati dovranno essere sanzionati soltanto per gli strattonamenti, le spinte, gli insulti e le minacce all'Arbitro; fermo restando che le relative sanzioni dovranno essere rapportate, in ogni caso, alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Per tali considerazioni i provvedimenti disciplinari andranno quindi rivisitati, come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori IMPROTA CRISTIAN, MASTRACCI FILIPPO, REA DYLAN E VALERI LUCA fino al 30 giugno 2014 e la squalifica a carico dell'allenatore CELENZA LUCIO fino al 31 ottobre 2014, così come anticipato sul C.U. n. 146 del 24.1.2014 La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it