COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. STERPARO, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE DEL CALCIATORE ROMA FEDERICO E 6 GARE EFFETTIVE PER CASALESE ALESSIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.26 L.N.D. DEL 16.01.2014 (Gara: A.S.D.STERPARO – A.S.D. BROCCOSTELLA DEL 12.01.2014 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA FROSINONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. STERPARO, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE DEL CALCIATORE ROMA FEDERICO E 6 GARE EFFETTIVE PER CASALESE ALESSIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.26 L.N.D. DEL 16.01.2014 (Gara: A.S.D.STERPARO – A.S.D. BROCCOSTELLA DEL 12.01.2014 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA FROSINONE) La Commissione Disciplinare Territoriale visto il reclamo in epigrafe , esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: Dal referto di gara emerge, riguardo al calciatore Casalese Alessio; Al 45’ del secondo tempo lo stesso veniva espulso , perché durante un’azione di gioco colpiva un giocatore avversario con un calcio al petto. Alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al direttore di gara , mettendo in essere nei suoi confronti un comportamento minaccioso e offensivo e ciò anche al termine della partita. Al calciatore Roma Federico; Questi dopo l’espulsione per un fallo di gioco, nel lasciare il campo di gara, pronunciava espressioni blasfeme e rivolgeva all’arbitro espressioni offensive e minacciose. La reclamante sebbene regolarmente convocata , come da sua richiesta, non compariva dinanzi a questa Commissione. La stessa Società nel suo ricorso, si limitava a dare una versione edulcorata dei fatti ed escludendo alcune circostanze riportate nel referto, chiedeva la revisione del provvedimento e comunque la riduzione della squalifica inflitta ai suoi tesserarti. Il ricorso può essere accolto soltanto per quanto concerne la posizione del calciatore Casalese Alessio. In proposito, pur considerando il comportamento del giocatore in questione, sicuramente criticabile, ( in relazione all’atteggiamento offensivo , ironico e minaccioso , posto nei confronti del direttore di gara, dopo aver subito da quest’ultimo la sanzione disciplinare), si ritiene, che la condotta del Casalese , possa ricondursi a un impetuoso ed estremamente scomposto scontro di gioco con il calciatore avversario, come la sua successiva reazione di plateale disappunto nei confronti dell’arbitro, scaturita da un provvedimento disciplinare a lui avverso. Tanto premesso , a giudizio di questo Organo , si può addivenire , limitatamente alla posizione del Casalese ad una riduzione della squalifica inflitta onde renderla più equa rispetto alla reale portata dei fatti. Invece appare congrua e ben commisurata la squalifica del N.6 Roma Federico, che in questa sede viene pertanto confermata. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a 4 gare la squalifica a carico del calciatore CASALESE ALESSIO e conferma la squalifica per 3 gare a carico del calciatore ROMA FEDERICO, così come anticipato sul C.U. n. 151 del 31.1.2014. La tassa reclamo va restituita.
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