COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 15.11.2013 a carico di: 1. PETROLINI LUCA, calciatore della soc. ASD Olimpia Calcio 2002, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 22 comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella corrente Stagione Sportiva, benché squalificato, la gara di Coppa Lombardia Promozione del 25/08/2013 OLIMPIA CALCIO 2002 / INSUBRIA CALCIO ; 2. VINCENZI GIULIANO, della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 61 comma 1 NOIF, perché quale dirigente accompagnatore della ASD Olimpia Calcio 2002, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara di Coppa Lombardia Promozione del 25/08/2013 OLIMPIA CALCIO 2002 / INSUBRIA CALCIO 2. ASD OLIMPIA CALCIO 2002 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati .

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 15.11.2013 a carico di: 1. PETROLINI LUCA, calciatore della soc. ASD Olimpia Calcio 2002, per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione con l'art. 22 comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella corrente Stagione Sportiva, benché squalificato, la gara di Coppa Lombardia Promozione del 25/08/2013 OLIMPIA CALCIO 2002 / INSUBRIA CALCIO ; 2. VINCENZI GIULIANO, della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione con l'art. 61 comma 1 NOIF, perché quale dirigente accompagnatore della ASD Olimpia Calcio 2002, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara di Coppa Lombardia Promozione del 25/08/2013 OLIMPIA CALCIO 2002 / INSUBRIA CALCIO 2. ASD OLIMPIA CALCIO 2002 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati . La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, - rilevato che nessuno compariva per i deferiti; - rilevato che, nel corso del giudizio, il Rappresentante della Procura evidenziava che il giocatore Petrolini Luca ha partecipato alla gara di Coppa Italia Promozione del 25/08/2013 OLIMPIA CALCIO 2002 / INSUBRIA CALCIO, nonostante detto calciatore avesse da scontare una giornata di squalifica e che tali circostanze risultavano per tabulas, dal momento che il nominativo dello stesso appare nella distinta dei giocatori schierati per la gara citata e che la squalifica risulta pubblicata sul CU n. 5 del 05/09/2012); in conseguenza di ciò, formulava le seguenti richieste: - a carico del calciatore PETROLINI LUCA, calciatore della soc. ASD Olimpia Calcio 2002 tre giornate di squalifica; - carico del dirigente accompagnatore VINCENZI GIULIANO, della soc. ASD Olimpia Calcio 2002 45 giorni di inibizione; - a carico della società ASD OLIMPIA CALCIO 2002 € 750,00 di ammenda. OSSERVA Il comportamento addebitato, come già indicato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; infatti risulta che il calciatore PETROLINI LUCA ha partecipato alla gara del 25/08/2013 OLIMPIA CALCIO 2002 / INSUBRIA CALCIO nonostante lo stesso avesse ancora da scontare una gara di squalifica inflittagli nella precedente stagione sportiva, così come pubblicato sul CU n. 5 del 05/09/12. Ne consegue che il comportamento sopra indicato integra la violazione dell'art. 22 comma 6 CGS per non aver scontato la squalifica comminata e merita di essere sanzionato PQM la Commissione Disciplinare Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art 22 comma 6 CGS da parte del giocatore Petrolini Luca, la violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione con l'art. 61 comma 1 NOIF da parte del dirigente accompagnatore VINCENZI GIULIANO, nonché la violazione dell'art. art 4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva della società ASD Olimpia Calcio 2002 • Si cancelli Commina al giocatore Petrolini Luca la squalifica di una giornata, al dirigente accompagnatore VINCENZI GIULIANO l'inibizione per mesi uno e alla società ASD Olimpia Calcio 2002 l'ammenda di euro 500,00, nonché un punto di penalizzazione, da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale. • Si Scriva Commina al giocatore Petrolini Luca la squalifica di una giornata da scontarsi nella competizione di COPPA, al dirigente accompagnatore VINCENZI GIULIANO l'inibizione per mesi uno e alla società ASD Olimpia Calcio 2002 l'ammenda di euro 500,00, nonché un punto di penalizzazione, da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso nella competizione del CAMPIONATO. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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