COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società BENARZOLE 2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 44 del 23.01.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara FOSSANO – BENARZOLE disputata in data 19.01.2014, Campionato Eccellenza girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società BENARZOLE 2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 44 del 23.01.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara FOSSANO - BENARZOLE disputata in data 19.01.2014, Campionato Eccellenza girone B Con ricorso inviato in data 25.01.2014, la Società BENARZOLE 2012 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Matteo Maresca con la squalifica per tre giornate per aver colpito con una testata un avversario a gioco fermo. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente sostiene che il direttore di gara non abbia colto i fatti contestati nella loro reale dinamica. Il calciatore Maresca si sarebbe avvicinato all’avversario per chiarire la propria condotta ma non lo avrebbe colpito al volto. La testata sarebbe stata simulata con tanto di caduta a terra che avrebbe indotto in errore il direttore di gara. La società ricorrente, con lo stigmatizzare il gesto di stizza del proprio tesserato Maresca, chiede una riduzione della squalifica. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti osservazioni. Il referto arbitrale è puntuale e dettagliato e riferisce che”con il pallone non in gioco, Maresca Matteo si è avvicinato ad un avversario e ha dato una testata voluta ed intenzionale, colpendolo alla fronte” . Il direttore di gara non si limita a riportare di aver assistito ad una testata inferta dal Maresca ma evidenzia come il colpo sia stato “voluto ed intenzionale”, proprio a voler scongiurare possibili rilievi circa la natura volontaria ovvero accidentale del gesto. Il direttore di gara era evidentemente nelle condizioni di cogliere l’esatta dinamica e non vi sono seri elementi per ritenere che possa esser stato ingannato da eventuali simulazioni ad opera del giocatore colpito. Viene nel referto indicato anche il punto dove il Maresca ha colpito (ovvero la fronte). Del tutto marginale e non dirimente appare poi il metter in evidenza (come si legge nel reclamo) la circostanza che il calciatore colpito sia poi stato in condizione di riprendere la gara. Il direttore di gara ha autorizzato il massaggiatore ad intervenire con il ghiaccio posto che il calciatore “è caduto a terra dolorante”. Ove non fosse stato in grado di riprendere il gioco la sanzione sarebbe stata più incisiva. Non vi è pertanto alcun elemento che possa smentire anche solo in parte quanto evidenziato dal direttore di gara e, sminuire la gravità della condotta. La sanzione è proporzionata alla condotta posta in essere. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della Società BENARZOLE 2012, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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