COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso proposto dalla Società G.S.D. PERTUSA BIGLIERI avverso i provvedimenti di squalifica adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei tesserati Bisegna Alessandro e Scatigna Lorenzo, di cui al comunicato n. 27 del 19/12/2013 – Delegazione Provinciale di Torino – gara RAPID TORINO ASD – PERTUSA BIGLIERI del 15/12/2013 – Campionato Giovanissimi – II fase – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso proposto dalla Società G.S.D. PERTUSA BIGLIERI avverso i provvedimenti di squalifica adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei tesserati Bisegna Alessandro e Scatigna Lorenzo, di cui al comunicato n. 27 del 19/12/2013 – Delegazione Provinciale di Torino – gara RAPID TORINO ASD – PERTUSA BIGLIERI del 15/12/2013 – Campionato Giovanissimi – II fase - Girone B Con ricorso tempestivamente presentato, la Società G.S.D. PERTUSA BIGLIERI ha proposto reclamo avverso i provvedimenti di squalifica adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei giocatori Bisegna Alessandro e Scatigna Lorenzo, squalificati per otto gare per aver intonato, al termine dell’incontro, una canzone con espressioni razziste nei confronti dell’arbitro di colore. Il ricorso aveva altresì ad oggetto la sanzione pecuniaria di € 100,00 comminata alla Società in relazione al medesimo fatto. La ricorrente chiedeva di essere sentita. All’udienza del 24/01/14 si procedeva all’audizione del Sig. Grieco Mauro, Presidente della Società Pertusa, il quale ribadiva quanto già esposto con il ricorso scritto. In particolare la ricorrente lamentava l’eccessiva severità dei provvedimenti di squalifica, sottolineando come i due giovani tesserati non avessero avuto alcun intento denigratorio nei confronti del direttore di gara, tantomeno con finalità di discriminazione razziale essendo questi di colore. Nel ricorso si sottolinea inoltre come i due ragazzi si fossero prontamente scusati con l’arbitro, spiegandogli quale canzone stessero cantando e da chi fosse cantata. L’ulteriore attività d’indagine che questa Commissione ha ritenuto di dover espletare al fine di giungere ad una corretta valutazione del caso è stata quella di ascoltare la canzone incriminata, scoprendo che si tratta di un brano cantato da un soggetto di colore, tal Bello Figo GU (ex Gucci Boy), dal contenuto estremamente volgare, in stile rap, con la pretesa di essere estremamente swag, cioè cool, figo, qualcosa che spacca! Al di là dell’innegabile volgarità del testo, si ritiene che il tenore della canzone non abbia contenuti razzisti o anche solo discriminatori nei confronti dei soggetti di colore. La percezione avuta dal direttore di gara appare, pertanto, non corretta ed evidentemente riconducibile ad una valutazione fatta in quel momento senza conoscere il brano cantato dai ragazzini, circostanza di cui non possiamo certamente fargliene una colpa, anzi! E’ in ogni caso innegabile che l’aver intonato quel particolare brano, che come detto si caratterizza per notevole volgarità, abbia rappresentato, per tempi e modi, un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, circostanza che rende necessaria l’applicazione di una sanzione se pur in misura notevolmente ridotta rispetto a quella comminata dal Giudice Sportivo. Ciò considerato la Commissione Disciplinare in parziale riforma della decisione impugnata accoglie il ricorso proposto dal G.S.D. PERTUSA BIGLIERI, riducendo la squalifica inflitta ai giocatori BISEGNA Alessandro e SCATIGNA Lorenzo da otto a due gare. Conferma la sanzione pecuniaria di € 100,00 inflitta alla Società. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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