COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 123/A A.S.D. REAL AVOLA (SR), avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Vittorio Castiglia – Gara Campionato Promozione girone C) Calcio ACI San Filippo/Real Avola del 18/01/2014 – C.U. N° 310 del 22/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 123/A A.S.D. REAL AVOLA (SR), avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Vittorio Castiglia - Gara Campionato Promozione girone C) Calcio ACI San Filippo/Real Avola del 18/01/2014 - C.U. N° 310 del 22/01/2014 Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società sopra indicata, in persona del presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale riportata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione irrogata al sig. Vittorio Castiglia, la cui reazione non ha assunto caratteri di violenza ed è subito cessata grazie all’intervento dei compagni di squadra. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Orbene, dalla lettura del referto in questione si evince che il sig. Castiglia, al 23° del 2° tempo, subito dopo l’espulsione tentava di aggredire l’arbitro, ma veniva fermato dai suoi compagni mentre insisteva nel minacciare il direttore di gara. La sanzione irrogata, alla stregua di quanto riferito e descritto in referto dal direttore di gara e inquadrata nel contesto in cui si sono sviluppati gli episodi in esame, come descritto dalla società, può trovare riduzione secondo quanto indicato in dispositivo, tenuto conto che trattasi di manifestazioni che non hanno prodotto alcuna conseguenza. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone in sei gare la sanzione a carico del calciatore sig. Vittorio Castiglia. Senza addebito di tassa reclamo.
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