COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 127/A POL. POMPEI CALCIO MESSINA (ME), avverso squalifica per tre gare calciatori Alibrandi Giacomo, Belfiore Giovanni, De Salvo Ivan, Ferrara Francesco, Foti Giovanni, Molonia Santi, Tuttobene Alessandro – Gara Campionato 2^ categoria Sportinsieme/Pompei del 26/01/2014 – C.U. N° 326 del 29/01/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 127/A
POL. POMPEI CALCIO MESSINA (ME), avverso squalifica per tre gare calciatori Alibrandi Giacomo, Belfiore Giovanni, De Salvo Ivan, Ferrara Francesco, Foti Giovanni, Molonia Santi, Tuttobene Alessandro - Gara Campionato 2^ categoria Sportinsieme/Pompei del 26/01/2014 - C.U. N° 326 del 29/01/2014.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società sopra indicata, in persona del suo presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale riportate in epigrafe, chiedendo in via principale l’annullamento delle sanzioni irrogate, non avendo i calciatori elencati partecipato alla rissa e in subordine varie riduzioni e la completa assoluzione per i calciatori Belfiore, Tuttobene, Foti e Molonia.
A sostegno la società appellante produce filmato, che definisce come “parte integrante e importante per la verità” e alcune foto tratte dal filmato stesso.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che, ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S., il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Il comma successivo 1/1.2 prevede poi che possano utilizzarsi quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indichino quali destinatari di ammonizione, espulsione o allontanamento soggetti diversi dall’autore dell’infrazione.
Orbene, dalla lettura del referto in questione si evincono con chiarezza le circostanze che hanno indotto il Giudice Sportivo Territoriale all’adozione delle sanzioni impugnate e si evince, con altrettanta chiarezza, che i calciatori raggiunti da provvedimento disciplinare sono stati tutti ben individuati quali partecipanti alla rissa collettiva protrattasi per circa un minuto e che determinava la sospensione della gara, senza che l’arbitro avesse adottato nei loro confronti specifici provvedimenti di ammonizione, espulsione o allontanamento.
E’ evidente pertanto la non ammissibilità della c.d. prova televisiva, che nel caso specifico avrebbe finalità diverse da quelle specificatamente indicate dalla norma oltre a non possedere quelle caratteristiche di piena garanzia tecnica e documentale richieste dalla norma.
Le sanzioni irrogate, alla stregua di quanto riferito e descritto in referto dal direttore di gara (partecipazione alla rissa) appaiono eque e ben commisurate, non ravvisandosi motivi specifici che possano indurre all’annullamento ovvero alla riduzione di sanzioni per specifiche posizioni.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello come sopra proposto.
Con addebito di tassa reclamo (€ 130,00), non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 127/A POL. POMPEI CALCIO MESSINA (ME), avverso squalifica per tre gare calciatori Alibrandi Giacomo, Belfiore Giovanni, De Salvo Ivan, Ferrara Francesco, Foti Giovanni, Molonia Santi, Tuttobene Alessandro – Gara Campionato 2^ categoria Sportinsieme/Pompei del 26/01/2014 – C.U. N° 326 del 29/01/2014."