COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 128/A A.S.D. HELLENIKA (SR), avverso squalifica a tutto il 31/10/2014 del dirigente Gaetano Di Mari e squalifica per tre gare calciatore Federico Lo Bello – Gara Allievi regionali Giovani Leoni/Hellenika del 25/01/2014 – C.U. N° 327sgs del 30/01/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 128/A
A.S.D. HELLENIKA (SR), avverso squalifica a tutto il 31/10/2014 del dirigente Gaetano Di Mari e squalifica per tre gare calciatore Federico Lo Bello - Gara Allievi regionali Giovani Leoni/Hellenika del 25/01/2014 - C.U. N° 327sgs del 30/01/2014.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società sopra indicata, in persona del presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Provinciale riportate in epigrafe, chiedendo la riforma della sanzioni come sopra irrogate da ridurre in termini più equamente rapportati all’effettiva gravità dei fatti in esame. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Orbene, dalla lettura del referto in questione si evince che il calciatore Federico Lo Bello è stato espulso al 26° del 1° tempo per avere assunto contegno irriguardoso e offensivo in danno del direttore di gara. Il dirigente Di Mari, nel medesimo frangente, è entrato nel terreno di gioco, minacciando e insultando il direttore di gara, nonché tentando di colpirlo due volte con un pugno. All’espulsione, uscito dal terreno di gioco grazie all’intervento del capitano della squadra, il Di Mari ha proseguito a insultare e gridare all’indirizzo del direttore di gara, pronunciando anche una espressione blasfema.
Le sanzioni irrogate, alla stregua di quanto riferito e descritto in referto dal direttore di gara e inquadrate nel contesto in cui si sono sviluppati gli episodi in esame, possono trovare riduzione secondo quanto indicato in dispositivo, dovendosi tenere conto nel caso del calciatore Federico Lo Bello del disposto di cui all’art. 19 comma 4 lettera a C.G.S., ma, nel caso del Di Mari, della circostanza negativa rappresentata dal fatto che nelle gare di settore giovanile è dovuto da parte dei dirigenti un comportamento certamente più controllato e adeguato, proprio tenendo conto della giovane età dei calciatori.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in due gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Federico Lo Bello e dispone altresì contenersi a tutto il 31/05/2014 la squalifica a carico del dirigente Gaetano DI Mari.
Senza addebito di tassa reclamo.
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