COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°99/A A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLANA (PA), avverso decisione ripetizione della gara Campionato 1^ Cat. Girone “H” Gara Macchitella Gela/Città di Castellana del 04/01/2014 – C.U. N° 282 del 09/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°99/A A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLANA (PA), avverso decisione ripetizione della gara Campionato 1^ Cat. Girone “H” Gara Macchitella Gela/Città di Castellana del 04/01/2014 – C.U. N° 282 del 09/01/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Polisportiva Castellana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che venga assegnata gara perduta alla Soc. Macchitella Gela. Resiste con controdeduzioni la Macchittella Gela chiedendo il rigetto del reclamo. Per mero errore di questo ufficio è stata disposta l’audizione della reclamante una prima volta per l’udienza del 28/01/2014 ed una seconda volta per il 04/02/2014, data nella quale è stata ascoltata la predetta reclamante che ha insistito nei motivi di appello. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che il reclamo in questione è da dichiararsi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 del C.G.S. per essere stato redatto in forma assolutamente generica attraverso un immotivato richiamo ad alcune norme regolamentari, a nulla rilevando le ulteriori ragioni espresse in sede di audizione. Pertanto va confermato il provvedimento già pubblicato (vedi C.U. 321 CDT 25 del 28/01/2014). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo perché inammissibile. Dispone la trasmissione della presente decisione e del relativo fascicolo alla Procura Federale e della sola decisione al C.R.A. Sicilia per quanto di loro rispettiva competenza. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00 non versata).
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