COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°106/A Sig. ORAZIO TROMBATORE, allenatore tesserato per la Soc. U.S.D. Città di Rosolini (SR), avverso la squalifica fino al 31/03/2014 – gara Campionato Eccellenza Girone “B” Città di Rosolini/Acireale Calcio del 12.01.2014 – C.U. N°296 del 15/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°106/A Sig. ORAZIO TROMBATORE, allenatore tesserato per la Soc. U.S.D. Città di Rosolini (SR), avverso la squalifica fino al 31/03/2014 - gara Campionato Eccellenza Girone “B” Città di Rosolini/Acireale Calcio del 12.01.2014 – C.U. N°296 del 15/01/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Orazio Trombatore ha personalmente impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare il reclamante sostiene di non essere l’autore dell’aggressione subita dall’assistente arbitro al termine della gara in quanto nello stesso orario in cui quest’ultimo avrebbe subito tale aggressione non era più presente allo stadio ma si trovava presso l’abitazione di una sua paziente al fine di prestarle assistenza nella sua qualità di infermiere professionale. A sostegno di ciò allega due dichiarazioni che attesterebbero la sua presenza presso l’abitazione della sua assistita. Il sig. Trombatore Orazio, sebbene regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e degli assistenti hanno fede privilegiata in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del referto dell’assistente arbitrale l’identificazione del sig. Orazio Trombatore, quale autore dell’aggressione, è precisa e scevra da ogni e qualsiasi contraddizione, a nulla rilevando le dichiarazioni allegate ai motivi di reclamo in quanto la loro produzione risulta inammissibile. Non di meno il reclamo può trovare parziale accoglimento in quanto il gesto posto in essere dal sig. Orazio Trombatore in danno dell’assistente arbitro, se pur grave, è avvenuto in un unico contesto rimasto, peraltro, isolato senza che abbia determinato conseguenze fisiche all’assistente stesso. Per tali ragioni la sanzione, a parere di questa Commissione, deve essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica a carico del calciatore Orazio Trombatore al 28/02/2014 e, per l’effetto, dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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