COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Appello n° 112/A A.S.D. PRO RAGUSA (RG), avverso la squalifica del calciatore Tumino Carmelo per 5 gare – Gara 2^ categoria girone “I” Rinascita Netina/Pro Ragusa del 18/01/2014 – C.U. N° 310 del 22/01/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Appello n° 112/A
A.S.D. PRO RAGUSA (RG), avverso la squalifica del calciatore Tumino Carmelo per 5 gare - Gara 2^ categoria girone “I” Rinascita Netina/Pro Ragusa del 18/01/2014 - C.U. N° 310 del 22/01/2014.
Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Pro Ragusa, in persona del Presidente pro tempore, contesta l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale indicata in oggetto, ritenendola eccessiva e meritevole di riduzione “in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del Direttore di gara, com’è noto, costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1. comma 1.1 del C.G.S.
In tale rapporto è dato leggere che il calciatore sig. Carmelo Tumino è stato espulso a partita conclusa, per avere dato una lieve spinta all’arbitro, protestando vivacemente.
Per quanto sopra può accedersi all’istanza dell’appellante per una riduzione della sanzione, tenuto conto che si è trattato di un episodio, pur connotato da una particolare veemenza nel protestare, che tuttavia non avrebbe potuto in alcun modo comportare particolari conseguenze in danno del direttore di gara.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Carmelo Tumino.
Senza addebito di tassa reclamo.
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