COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 116/A A.S.D. CITTA’ DI PARTANNA (TP), avverso squalifica fino al 31/12/2014 allenatore sig. Bruno Viviano – Gara Campionato Allievi Provinciali Città di Partanna/Campobello del 23/12/2013 – C.U. N° 29 del 23/01/2014 della D.P. Trapani.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 116/A A.S.D. CITTA’ DI PARTANNA (TP), avverso squalifica fino al 31/12/2014 allenatore sig. Bruno Viviano - Gara Campionato Allievi Provinciali Città di Partanna/Campobello del 23/12/2013 - C.U. N° 29 del 23/01/2014 della D.P. Trapani. Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società sopra indicata, in persona del presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Provinciale riportata in epigrafe, chiedendo la revoca della sanzione irrogata al sig. Bruno Viviano, a suo dire “totalmente estraneo ai fatti a lui attribuiti”. Infatti, sempre a dire dell’appellante, il sig. Viviano, pur se iscritto in distinta quale allenatore, in realtà sarebbe rimasto in campo solo per pochi minuti (per fare alcune foto) essendosi poi portato in tribuna fino a pochi minuti dal termine della gara, rientrando nello spazio antistante gli spogliatoi. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Orbene, dalla lettura del referto in questione si evince che il sig. Viviano durante il corso della gara si rivolgeva nei confronti del direttore di gara con tono minaccioso e aggressivo, tanto da farsi espellere. Rientrato in campo al 38° del 2° tempo il sig. Viviano, sempre secondo quanto si legge nel referto di gara, insultava ancora l’arbitro, gridandogli in faccia. La sanzione irrogata, alla stregua di quanto riferito e descritto in referto dal direttore di gara e inquadrata nel contesto in cui si sono sviluppati gli episodi in esame può trovare riduzione secondo quanto indicato in dispositivo, dovendosi tuttavia tenere conto della circostanza negativa rappresentata dal fatto che nelle gare di settore giovanile è dovuto da parte dei dirigenti un comportamento certamente più controllato e adeguato, proprio tenendo conto della giovane età dei calciatori. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi al 30 giugno 2014 la sanzione impugnata. Senza addebito di tassa reclamo.
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