COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 122/A A.S.D. ANIMOSA CIVITA CORLEONE (PA), avverso squalifica per quattro gare calciatore Campisi Sergio – Gara Allievi provinciali “B” Città di Casteldaccia/Animosa Civita Corleone del 19/01/2014 – C.U. N° 32 Delegazione Provinciale di Palermo del 23/01/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 122/A A.S.D. ANIMOSA CIVITA CORLEONE (PA), avverso squalifica per quattro gare calciatore Campisi Sergio - Gara Allievi provinciali “B” Città di Casteldaccia/Animosa Civita Corleone del 19/01/2014 - C.U. N° 32 Delegazione Provinciale di Palermo del 23/01/2014. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società sopra indicata, in persona del presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Provinciale riportata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione irrogata al calciatore Sergio Campisi in termini equamente rapportati all’effettiva gravità dei fatti in esame. Sostiene infatti l’appellante che il predetto sia stato oggetto di aggressione da parte di numerosi avversari e abbia dovuto solo difendersi da tale violenza. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Orbene, dalla lettura del referto in questione si evincono con chiarezza le circostanze che hanno indotto il Giudice Sportivo Provinciale all’adozione della sanzione impugnata e non si evincono le ragioni espresse dalla società appellante, posto che l’arbitro riferisce di avere espulso il calciatore Sergio Campisi unitamente ad un avversario perché, recandosi nello spogliatoio a fine gara “si sono presi a calci e pugni”. La sanzione irrogata, alla stregua di quanto riferito e descritto in referto dal direttore di gara appare quindi eque e ben commisurata, non ravvisandosi motivi specifici che possano indurre ad una riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo (€ 62,00), non versata.
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