COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 340 del 05.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 13/10/2013 CAMPOBELLO – BONAGIA S.ANDREA 1-1; Reclamo Bonagia S.Andrea. Con reclamo ritualmente proposto la Società Bonagia S.Andrea segnala la posizione irregolare di tesseramento del calciatore Moceri Gaspare, impiegato dalla Società Campobello;

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 340 del 05.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 13/10/2013 CAMPOBELLO - BONAGIA S.ANDREA 1-1; Reclamo Bonagia S.Andrea. Con reclamo ritualmente proposto la Società Bonagia S.Andrea segnala la posizione irregolare di tesseramento del calciatore Moceri Gaspare, impiegato dalla Società Campobello; Esperiti gli opportuni accertamenti effettuati presso il competente Ufficio Tesseramento del C.R.S., è emerso che sono state inoltrate richieste di tesseramento del suddetto calciatore da parte delle Società A.S.D. Campobello e A.S.D. A.C. Belice 2013, entrambe spedite in data 09/10/2013 e pervenute in data 11/10/2013; Per tale motivo la Presidenza del C.R.S. ha investito la Procura Federale della F.I.G.C. per le opportune indagini atte a definire quale dei due tesseramenti sia quello valido; A seguito di proprie indagini, la Procura Federale ha ricostruito la vicenda con le conclusioni che in sintesi si riportano: “Che nel mese di agosto 2013 il sig. Gregorio Giuseppe, Vice Presidente della A.S.D. A.C. Belice 2013 (neo costituita Società di Campobello di Mazara), ha contattato diversi ragazzi al fine di reclutare calciatori per formare la squadra che di li a poco avrebbe esordito in 3a Categoria e tra essi il Moceri Gaspare il cui nominativo è stato inserito in un elenco contenente i nominativi dei calciatori che avrebbero formato la squadra della neo costituita Società e contenente, anche, l'indicazione delle misure dell'abbigliamento sportivo. Il Moceri Gaspare ha ammesso di avere apposto la propria firma accanto al suo nominativo, ma ha precisato di averlo fatto soltanto perché tratto in inganno dal Gregorio sulla circostanza che l'altra squadra del paese di Campobello di Mazara, l'A.S.D. Campobello, non si sarebbe iscritta al campionato di 1a Categoria, dichiarando inoltre di essere certo di non avere firmato alcuno stampato che riporta come titolo “Richiesta di tesseramento alla FIGC”; Che il Gregorio ha affermato che il Moceri firmò l'atto di impegno senza alcun raggiro, rappresentando la falsità e l'inverosimiglianza di tale ricostruzione del Moceri. Ed ha anche affermato che il Moceri sottoscrisse in sua presenza la richiesta di tesseramento per la A.S.D. A.C. Belice 2013 verso fine agosto 2013. Il Moceri ha inoltre riferito di avere iniziato il ritiro con la A.S.D. A.C. Belice 2013 ai primi di settembre e di essersi reso conto verso metà settembre che l'A.S.D. Campobello avrebbe disputato il campionato di 1a Categoria, di essersi sentito raggirato dal Gregorio e di averglielo contestato, preannunziandogli l'intenzione di tesserarsi per l'A.S.D. Campobello e di avere pertanto firmato la richiesta di tesseramento per l'A.S.D. Campobello, ritenendo di non avere firmato alcun documento impegnativo per l'ordinamento federale con la A.S.D. A.C. Belice 2013. Che il Segretario dell'A.S.D. Campobello, sig. Mangiaracina Piero, ha dichiarato di avere verificato per il tramite del sistema informatico della Federazione la posizione di tesseramento del Moceri e di avere creato il modulo di tesseramento soltanto dopo averne verificato lo status di calciatore non vincolato.” A seguito delle suddette indagini si può senz'altro affermare che: Risulta accertato che esistono agli atti del CR Sicilia due richieste di tesseramento del calciatore Moceri Gaspare (nato a Castelvetrano il 10/01/1992) per due diverse Società calcistiche aventi sede nel medesimo comune di Campobello di Mazara (TP) ma militanti in Categorie diverse, la A.S.D. Campobello che milita in 1a Categoria e la A.S.D. Belice 2013 che milita in 3a Categoria e che le due richieste di tesseramento sono state spedite dalle rispettive Società nella medesima data del 09/10/2013 ed anche che esse sono pervenute presso il CR Sicilia nella stessa data dell'11/10/2013; In ordine alla data di formazione dei due documenti in parola, può soltanto rilevarsi che la Richiesta di tesseramento DL1730868 inoltrata dalla A.S.D. A.C. Belice 2013 è stata creata (previa compilazione al computer) dal sistema informatica della Federazione in data anteriore (di qualche settimana) rispetto alla Richiesta di tesseramento DL2213733 inoltrata dalla A.S.D. Campobello, come può evincersi dall'anteriorità del numero progressivo; nulla può invece rilevarsi in ordine alla data di sottoscrizione da parte del giocatore, in quanto il suddetto documento può essere stampato in una certa data e poi essere a lungo conservato prima della sottoscrizione o della spedizione, che dunque può avvenire a notevole distanza di tempo; infatti la Richiesta di tesseramento DL1730868 inoltrata dalla A.S.D. A.C. Belice 2013 è stata creata (previa compilazione al computer) dal sistema informatico della Federazione approssimativamente verso la fine del mese di agosto ma è stata spedita soltanto il 09/10/2013 ed è pervenuta in Federazione l'11/10/2013; proprio per tale motivo l'interrogazione sul nominativo del calciatore Moceri eseguita dalla A.S.D. Campobello il 08/10/2013 ha dato esito negativo (il giocatore risultava "non tesserato" per alcuna Società) consentendo alla Società di creare dal sistema la Richiesta di tesseramento DL2213733. Circa la valutazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal calciatore Moceri Gaspare sulla Richiesta di tesseramento DL1730868 inoltrata dalla A.S.D. A.C. Belice 2013, il Moceri ha dichiarato di avere sottoscritto una sorta di foglio di adesione sottopostogli dal sig. Gregorio Giuseppe (Vice Presidente della A.S.D. A.C. Belice 2013) nel mese di agosto 2013 ma di non avere ritenuto impegnativa tale sottoscrizione per l'ordinamento federale tanto da firmare successivamente, a ritiro già iniziato, la richiesta di tesseramento per l'altra Società del paese, l'A.S.D. Campobello. Il Moceri ha espressamente negato di avere sottoscritto la richiesta di tesseramento per la A.S.D. Belice 2013 e ha disconosciuto come sua la firma apposta su detto documento (che ha commentato essere falsa ancorché bene imitata). Il Vice Presidente dell' A.S.D. A.C. Belice 2013, sig. Gregorio Giuseppe, ha invece dichiarato che il Moceri ha apposto la propria firma sul modulo di tesseramento in sua presenza, e che dunque la firma sarebbe autentica; Dal confronto tra la firma apposta dal Moceri Gaspare sulla Richiesta di tesseramento DL1730868 inoltrata dalla A.S.D. A.C. Belice 2013, quella apposta sulla Richiesta di tesseramento DL2213733 inoltrata dalla A.S.D. Campobello e quelle apposte sul verbale di audizione reso alla Procura Federale, le stesse, al di là di qualche perplessità espressa nella relazione della stessa Procura Federale, appaiono assolutamente somiglianti, tanto da fare apparire non necessaria la possibilità di procedere ad una perizia grafologica e di fare ritenere apposte sempre dallo stesso Moceri le firme su entrambe le Richieste di tesseramento; Attesa pertanto l'autenticità delle firme del Moceri, lo stesso deve quindi rispondere della violazione dell’art. 1, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto due richieste di tesseramento per due Società diverse; stante ciò, comunque, ai fini della determinazione di quale sia il tesseramento valido, l'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. recita che “Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più Società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più Società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.”; E' evidente che nel caso in specie, con analoga data di invio e di ricezione delle due richieste, l'unica discriminante non può che essere l'ora di deposito presso l'Ufficio incaricato dell'inoltro e che nella fattispecie è identico, trattandosi dell'Ufficio CityPoste CRS 20 AG 13 di Campobello di Mazara; dall'esame delle buste si rileva che la Società A.S.D.A.C. Belice 2013 ha effettuato la spedizione della raccomandata alle ore 8 e 39 del 09/10/2013 e la Società A.S.D. Campobello alle ore 9 e 39 dello stesso giorno; Va pertanto ritenuto valido il tesseramento del calciatore Moceri Gaspare, nato il 10/06/1992, a favore della Società A.S.D.A.C. Belice 2013; Per quanto sopra esposto; Considerata la posizione irregolare per doppio tesseramento del calciatore Moceri Gaspare, impiegato dalla Società Campobello nella gara di cui si tratta;Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Bonagia S.Andrea non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Campobello la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; Di infliggere al calciatore Moceri Gaspare la squalifica fino a tutto il 30/06/2014; Di rimettere gli atti alla Procura Federale per notifica della presente delibera e per l'attivazione di quanto riterrà opportuno nei confronti dei soggetti di cui al presente procedimento; Di rimettere la presente delibera all'Ufficio Tesseramento del C.R.S. per quanto di competenza.
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