COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 342 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 172/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.ra Maria Antonietta Randazzo (Presidente della A.S.D. Sport V. Tommaso Natale) Sig. Roberto Russo (A.S.D. Sport V. Tommaso Natale) Sig. Gaetano Terrasini (Presidente della Pol. D. Calcio Sicilia) Sig. Girolamo La Barbera (Presidente della A.S.D. Florio) Sig.ra Rosa Romeo (Presidente della Pol. D. Iccarense) Sig. Claudio Benanti (Presidente della A.S. Vis Palermo) Sig. Fortunato Cilluffo (Presidente della A.S.D. Terzo Tempo) Sig. Vincenzo Guerra (Presidente della Pol. CEI A.S.D.C.) A.S.D. Sport V. Tommaso Natale Pol. D. Calcio Sicilia A.S.D. Florio Pol. D. Iccarense A.S. Vis Palermo A.S.D. Terzo Tempo Pol. CEI A.S.D.C.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 342 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 172/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.ra Maria Antonietta Randazzo (Presidente della A.S.D. Sport V. Tommaso Natale) Sig. Roberto Russo (A.S.D. Sport V. Tommaso Natale) Sig. Gaetano Terrasini (Presidente della Pol. D. Calcio Sicilia) Sig. Girolamo La Barbera (Presidente della A.S.D. Florio) Sig.ra Rosa Romeo (Presidente della Pol. D. Iccarense) Sig. Claudio Benanti (Presidente della A.S. Vis Palermo) Sig. Fortunato Cilluffo (Presidente della A.S.D. Terzo Tempo) Sig. Vincenzo Guerra (Presidente della Pol. CEI A.S.D.C.) A.S.D. Sport V. Tommaso Natale Pol. D. Calcio Sicilia A.S.D. Florio Pol. D. Iccarense A.S. Vis Palermo A.S.D. Terzo Tempo Pol. CEI A.S.D.C. Con nota 2911/217 pf 13-14/GR/mg del 10 dicembre 2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i tesserati sigg. Maria Antonietta Randazzo e Roberto Russo (la prima quale presidente della A.S.D. Sport V. Tommaso Natale, società organizzatrice del Torneo d’autunno per la categoria Pulcini 3° anno autorizzato dal C.R.S. con il C.U. n° 116 sgs del 10/10/2013 e il secondo quale Responsabile del Torneo stesso) per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per non avere effettuato i necessari preventivi controlli degli elenchi dei calciatori partecipanti, consentendo quindi alle società deferite sopra indicate di far partecipare calciatori di categorie diverse da quelle stabilite nel regolamento autorizzativo. Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito i sigg. Gaetano Terrasini (in realtà, come precisato in udienza, il Sig. Antonino Manno Presidente della Pol. D. Calcio Sicilia), Girolamo La Barbera (Presidente della A.S.D. Florio), Rosa Romeo (Presidente della Pol. D. Iccarense), Claudio Benanti (Presidente della A.S. Vis Palermo), Fortunato Cilluffo (Presidente della A.S.D. Terzo Tempo), Vincenzo Guerra (Presidente della Pol. CEI A.S.D.C.), per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per avere fatto disputare il suddetto Torneo alle proprie squadre in maniera irregolare, non avendo tesserato alcun giocatore appartenente alla categoria Pulcini, autorizzata a prendere parte alla manifestazione. Sono state infine deferite la A.S.D. Sport V. Tommaso Natale a titolo di responsabilità diretta e oggettiva (art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.) e le altre indicate società a titolo di responsabilità diretta (art. 4 comma 1 C.G.S.). All’udienza dibattimentale le parti deferite sono tutte comparse (personalmente o per delega) e, fatta eccezione per il sig. Vincenzo Guerra, in proprio e quale presidente della POl. CEI A.S.D.C., hanno chiesto di essere ammesse al patteggiamento ex artt. 23 e 24 C.G.S. Ordinanza n° 1: La Commissione Disciplinare Territoriale: rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Salvatore De Lisi (per delega della sig. Maria Antonietta Randazzo e della A.S.D. Sport V. Tommaso Natale) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., individuata nella inibizione per mesi tre a carico della sig. Maria Antonietta Randazzo e di € 450,00 di ammenda a carico della società (pena base mesi 6 di inibizione e € 1000,00 di ammenda); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla Sig.ra Maria Antonietta Randazzo e alla A.S.D. Sport V. Tommaso Natale le sanzioni appresso indicate in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta e della relativa società. Ordinanza n° 2: La Commissione Disciplinare Territoriale: rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sigg. Gaetano Terrasini (per il sig. Antonino Manno e per la Pol. D. Calcio Sicilia), Girolamo La Barbera (Presidente della A.S.D. Florio), Rosario Amato (per la sig. Rosa Romeo e per la Pol. D. Iccarense), Claudio Benanti (Presidente della A.S. Vis Palermo), Fortunato Cilluffo (Presidente della A.S.D. Terzo Tempo), hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., individuata nella inibizione per mesi tre a carico di ciascun tesserato e di € 200,00 di ammenda a carico delle rispettive società di appartenenza (pena base mesi 6 di inibizione e € 500,00 di ammenda); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica ai sigg. Antonino Manno e Pol. D. Calcio Sicilia, Girolamo La Barbera e A.S.D. Florio, Rosa Romeo e Pol. D. Iccarense, Claudio Benanti e A.S. Vis Palermo, Fortunato Cilluffo e A.S.D. Terzo Tempo le sanzioni appresso indicate in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti tesserati e delle relative società. Ripreso il dibattimento il rappresentante della Procura Federale ha concluso con le seguenti richieste: affermarsi la responsabilità del sig. Roberto Russo (A.S.D. Sport V. Tommaso Natale) e irrogare la sanzione di mesi sei di inibizione, rimettendosi alle decisioni del collegio per quanto riguardante la posizione del sig. Vincenzo Guerra e della Pol. CEI A.S.D.C. Il delegato di questi ultimi, sig. Gaetano Pontorno, ha concluso chiedendo il proscioglimento depositando richieste di tesseramento per n° 8 calciatori Pulcini 2003 depositate in data anteriore alla data di effettuazione del Torneo di che trattasi. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il sig. Roberto Russo sia responsabile di quanto ascrittogli, risultando documentalmente che al citato Torneo d’autunno per la categoria Pulcini 3° anno organizzato dalla A.S.D. Sport V. Tommaso Natale, regolarmente autorizzato dal Comitato Regionale Sicilia, le società partecipanti sopra indicate non hanno impiegato in gara calciatori tesserati nella categoria autorizzata, realizzandosi anche a causa del mancato controllo preventivo da parte della società organizzatrice la violazione di norme regolamentari, peraltro richiamate in sede di autorizzazione, e dei doveri dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. Non così il sig. Vincenzo Guerra e la società dallo stesso presieduta, Pol. CEI A.S.D.C., che ha dimostrato di avere depositato n° 8 valide richieste di tesseramento per calciatori Pulcini 2003 depositate in data anteriore alla data di effettuazione del Torneo di che trattasi. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare Territoriale dispone applicarsi: a) la sanzione di mesi tre di inibizione a carico della sig. Maria Antonietta Randazzo e dell’ammenda di € 450,00 a carico della società A.S.D. Sport V. Tommaso Natale; b) la sanzione di mesi tre di inibizione a carico dei sigg. Antonino Manno, Girolamo La Barbera, Rosa Romeo, Claudio Benanti e Fortunato Cilluffo e dell’ammenda di € 200,00 a carico delle società Pol. D. Calcio Sicilia, A.S.D. Florio, Pol. D. Iccarense, A.S. Vis Palermo, e A.S.D. Terzo Tempo; c) la sanzione di mesi sei di inibizione a carico del sig. Roberto Russo (A.S.D. Sport V. Tommaso Natale). Dispone prosciogliersi da ogni addebito il sig. Vincenzo Guerra e la Pol. CEI A.S.D.C. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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